Art. 3
Obbligo di registrazione e conservazione dell'UDI
1. Le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari di cui
all'art. 1, comma 1, registrano e conservano gli UDI dei dispositivi
appartenenti alla classe D che hanno ricevuto.
2. Le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari di cui
all'art. 1, comma 1, su base volontaria, possono registrare e
conservare gli UDI dei dispositivi che hanno ricevuto, diversi da
quelli indicati al comma 1 del presente articolo, anche al fine di
individuare in modo univoco il dispositivo oggetto delle
comunicazioni relative alla vigilanza previste nell'art. 13, commi 2,
3 e 6 del decreto legislativo 138 del 2022.