Art. 3 
 
          Obbligo di registrazione e conservazione dell'UDI 
 
  1. Le  istituzioni  sanitarie  e  gli  operatori  sanitari  di  cui
all'art. 1, comma 1, registrano e conservano gli UDI dei  dispositivi
appartenenti alla classe D che hanno ricevuto. 
  2. Le  istituzioni  sanitarie  e  gli  operatori  sanitari  di  cui
all'art. 1,  comma  1,  su  base  volontaria,  possono  registrare  e
conservare gli UDI dei dispositivi che  hanno  ricevuto,  diversi  da
quelli indicati al comma 1 del presente articolo, anche  al  fine  di
individuare  in   modo   univoco   il   dispositivo   oggetto   delle
comunicazioni relative alla vigilanza previste nell'art. 13, commi 2,
3 e 6 del decreto legislativo 138 del 2022.