Art. 4
Modalita' di registrazione e conservazione
1. Le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari di cui
all'art. 1, comma 1, registrano e conservano gli UDI dei dispositivi
di cui all'art. 3 in modalita' elettronica.
2. Le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari di cui
all'art. 1, comma 1, che ne facciano richiesta, anche in sede di
procedura di acquisto, ricevono dagli operatori economici le
specifiche informazioni, da conferire in formato elettronico,
necessarie per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo.