Art. 5
Tempi di conservazione
1. Le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, sono conservate per
un periodo minimo di dieci anni a partire dalla data di registrazione
delle informazioni.
2. Per i dispositivi di cui all'art. 3, comma 2, le istituzioni
sanitarie e gli operatori sanitari di cui all'art. 1, comma 1, su
base volontaria, possono applicare le disposizioni di cui al comma 1
del presente articolo.