Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma
1, si applicano a decorrere da centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza.
Roma, 11 maggio 2023
Il Ministro della salute
Schillaci
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 1977