Art. 2 
 
                          Trasmissione dati 
 
  Al fine di poter monitorare attentamente i PRIU nelle regioni ed  i
piani di eradicazione nelle aree soggette a restrizione, le autorita'
competenti dovranno fornire al commissario, a cadenza  bimestrale,  i
seguenti dati: attivita' venatorie  specie  cinghiale,  attivita'  di
selezione e controllo  sulla  specie  cinghiale  nelle  aree  libere,
abbattimenti nelle aree  di  restrizione  e  catture  nelle  aree  di
restrizione I e II secondo lo schema allegato alla presente ordinanza
(Allegato 1).