Art. 2
Trasmissione dati
Al fine di poter monitorare attentamente i PRIU nelle regioni ed i
piani di eradicazione nelle aree soggette a restrizione, le autorita'
competenti dovranno fornire al commissario, a cadenza bimestrale, i
seguenti dati: attivita' venatorie specie cinghiale, attivita' di
selezione e controllo sulla specie cinghiale nelle aree libere,
abbattimenti nelle aree di restrizione e catture nelle aree di
restrizione I e II secondo lo schema allegato alla presente ordinanza
(Allegato 1).