Art. 4
Elenco nazionale dei bioregolatori
I soggetti abilitati in base alla normativa vigente al prelievo
venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza e le
figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'allegato I del decreto
interministeriale del 13 giugno 2023 citato in premessa - Piano
straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica
di cui all'art. 19-ter della legge n. 157 del 1992, per il periodo di
applicazione dei piani di eradicazione della peste suina africana e
del Piano straordinario delle catture a livello nazionale e
regionale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto-legge
17 febbraio 2022, convertito con modificazioni dalla legge il 7
aprile 2022, n. 29, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, assumono la funzione di bioregolatori e possono
iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei bioregolatori attivato
nel Portale dei sistemi informativi veterinari - Vetinfo, al quale
potranno attingere le Autorita' competenti locali (ACL) per attivita'
di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio
nazionale.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
individuano quale referente per la PSA, d'intesa con il Commissario
di cui all'art. 2, un medico veterinario dell'Autorita' competente
locale (ACL) con comprovata esperienza nella materia.
Per l'attuazione dei piani di eradicazione regionali e dei PRIU, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano creano le
strutture per lo stoccaggio e la raccolta per un massimo di sessanta
giorni degli esemplari di Sus scrofa selvatico, provenienti dalle
operazioni di cattura, in vista dell'abbattimento/macellazione.