Art. 4 
 
                 Elenco nazionale dei bioregolatori 
 
  I soggetti abilitati in base alla  normativa  vigente  al  prelievo
venatorio con specifica formazione in materia di  biosicurezza  e  le
figure autorizzate ai sensi del punto 2.5 dell'allegato I del decreto
interministeriale del 13 giugno  2023  citato  in  premessa  -  Piano
straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica
di cui all'art. 19-ter della legge n. 157 del 1992, per il periodo di
applicazione dei piani di eradicazione della peste suina  africana  e
del  Piano  straordinario  delle  catture  a  livello   nazionale   e
regionale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b)  del  decreto-legge
17 febbraio 2022, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  il  7
aprile 2022, n. 29, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, assumono la funzione di bioregolatori  e  possono
iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei bioregolatori  attivato
nel Portale dei sistemi informativi veterinari -  Vetinfo,  al  quale
potranno attingere le Autorita' competenti locali (ACL) per attivita'
di  contenimento  della  specie  cinghiale   sull'intero   territorio
nazionale. 
  Le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano
individuano quale referente per la PSA, d'intesa con  il  Commissario
di cui all'art. 2, un medico  veterinario  dell'Autorita'  competente
locale (ACL) con comprovata esperienza nella materia. 
  Per l'attuazione dei piani di eradicazione regionali e dei PRIU, le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  creano  le
strutture per lo stoccaggio e la raccolta per un massimo di  sessanta
giorni degli esemplari di Sus  scrofa  selvatico,  provenienti  dalle
operazioni di cattura, in vista dell'abbattimento/macellazione.