Art. 5 
 
            Modifica dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 3/2023 
 
  1. Si ricorda  che,  per  il  periodo  di  vigenza  della  presente
ordinanza, agli eventuali  atti  di  danneggiamento,  manomissione  o
intralcio delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura
per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate
ai fini  dell'eradicazione  della  peste  suina  africana,  rimangono
applicabili le previsioni di cui agli articoli 340 - Interruzione  di
un  ufficio  o  servizio  pubblico  o  di  un  servizio  di  pubblica
necessita' - e 500 - Diffusione di una malattia delle piante e  degli
animali - del codice penale; gli autori dei predetti  atti  rimangono
altresi'  soggetti  alle  responsabilita'   civili   previste   dalla
normativa vigente per i danni provocati alla Pubblica amministrazione
e a privati. 
  2.  Nei  centri  abitati  ove  vengono  temporaneamente  impiantate
strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa  con  i
sindaci, potra' interdire l'area alla frequentazione abituale al fine
di impedire ulteriori  ritardi  nelle  operazioni  di  cattura  e  di
prevenire la propagazione del virus.