Art. 5
Modifica dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 3/2023
1. Si ricorda che, per il periodo di vigenza della presente
ordinanza, agli eventuali atti di danneggiamento, manomissione o
intralcio delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura
per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate
ai fini dell'eradicazione della peste suina africana, rimangono
applicabili le previsioni di cui agli articoli 340 - Interruzione di
un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica
necessita' - e 500 - Diffusione di una malattia delle piante e degli
animali - del codice penale; gli autori dei predetti atti rimangono
altresi' soggetti alle responsabilita' civili previste dalla
normativa vigente per i danni provocati alla Pubblica amministrazione
e a privati.
2. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente impiantate
strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa con i
sindaci, potra' interdire l'area alla frequentazione abituale al fine
di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di
prevenire la propagazione del virus.