Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  La presente ordinanza si applica a far data dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre
2023 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi  dell'art.  2,
comma 6 del decreto-legge 17 febbraio  2022,  n.  9,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. 
  Le disposizioni della presente  ordinanza  non  si  applicano  alla
Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2022, n. 29. 
    Roma, 11 luglio 2023 
 
                                 Il Commissario straordinario: Caputo