Art. 6
Disposizioni finali
La presente ordinanza si applica a far data dal giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre
2023 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano e alle singole regioni interessate ai sensi dell'art. 2,
comma 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.
Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla
Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, comma 10 del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2022, n. 29.
Roma, 11 luglio 2023
Il Commissario straordinario: Caputo