IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  221,  recante
attuazione della delega al Governo di cui all'art. 7 della  legge  12
agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni della normativa europea ai fini  del  riordino  e  della
semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e di tecnologie a  duplice  uso  e  dell'applicazione  delle
sanzioni  in  materia  di  embarghi  commerciali,  nonche'  per  ogni
tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti,  e
in particolare gli articoli 3 e 9; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   e,   in
particolare, l'art. 2, che  attribuisce  al  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale le competenze  in  materia
di commercio internazionale e di internazionalizzazione  del  sistema
Paese prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/821 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  20  maggio  2021  (regolamento  duplice   uso),   che
istituisce un regime dell'Unione  di  controllo  delle  esportazioni,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica,  del  transito  e  del
trasferimento di  prodotti  a  duplice  uso,  e  in  particolare  gli
articoli 4, 6, 8 e 9; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale  17  dicembre  2021,  che  disciplina  le
articolazioni   interne   delle   strutture    di    primo    livello
dell'amministrazione centrale; 
  Vista  la  nota  n.  011150  del  19  aprile  2023,  con  la  quale
l'Autorita' nazionale - UAMA ha effettuato la  comunicazione  di  cui
all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 221 del 2017; 
  Considerato che  nel  termine  di  dieci  giorni  lavorativi  dalla
predetta nota non sono pervenute osservazioni  dalle  amministrazioni
interpellate; 
  Tenuto conto dei reiterati  atti  di  aggressione  da  parte  della
Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, anche attraverso  l'uso
di sistemi offensivi quali veicoli aerei  senza  pilota  (c.d.  UAVs)
assemblati con componentistica anche estranea a scopi militari; 
  Considerato che i veicoli aerei senza pilota compaiono nella  lista
dei materiali di armamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
difesa 29 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 162  del  9  ottobre  2021,
nonche' nella direttiva delegata (UE) 2023/277 della Commissione, del
5 ottobre 2022, in corso di recepimento, che  modifica  la  direttiva
2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in  linea  con
l'elenco comune aggiornato delle  attrezzature  militari  dell'Unione
europea del 21 febbraio 2022; 
  Considerato che i motori a  pistone  alternativo  o  rotativo,  con
accensione a scintilla (motori a scoppio)  utilizzabili  nel  settore
dell'aviazione, nonche' le  parti  destinabili  in  via  esclusiva  o
principale ai motori stessi, non compaiono nella lista dei prodotti a
duplice uso di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2021/821; 
  Considerato che detti componenti possono essere utilizzati  per  la
costruzione di veicoli aerei senza pilota  appositamente  predisposti
per l'uso militare; 
  Considerate le misure adottate dall'Unione  europea  nei  confronti
della Federazione  russa  e  della  Repubblica  di  Bielorussia,  che
comportano restrizioni sulle esportazioni  di  armamenti  nonche'  di
motori a scoppio per aeromobili a pistone alternativo o rotativo; 
  Considerate altresi' le misure restrittive dell'Unione europea  nei
confronti della Repubblica islamica dell'Iran relative  al  commercio
di materiali di armamento; 
  Ritenuta l'esigenza di contrastare, anche per motivi  di  sicurezza
pubblica,  eventuali  rischi  di  elusione  delle   suddette   misure
restrittive, in particolare per quanto  concerne  la  componentistica
che puo' essere utilizzata per la costruzione dei  sistemi  offensivi
impiegati nell'aggressione militare contro l'Ucraina; 
  Considerato  che  la  Repubblica  di  Armenia,  la  Repubblica  del
Kazakistan e la Repubblica del Kirghizistan  sono  parte  dell'Unione
doganale eurasiatica, che comprende anche la Federazione russa  e  la
Repubblica di Bielorussia; 
  Considerato  che,  in  base  alle  informazioni   disponibili,   la
componentistica utilizzabile per la predisposizione di veicoli  aerei
senza pilota esportata verso Paesi aderenti a un'unione doganale  con
la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia  presenta  rischi
di riesportazione verso i predetti Paesi, ai fini dell'inserimento in
prodotti militari, in violazione dell'embargo sugli armamenti; 
  Considerato che, in base alle informazioni disponibili, i  medesimi
rischi sussistono in relazione  ad  operazioni  verso  la  Repubblica
islamica dell'Iran, gia' soggetta  ad  embargo  sugli  armamenti,  in
relazione a possibili rischi di  elusione  delle  misure  restrittive
verso la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia; 
  Considerato che  alcuni  Stati  membri  dell'Unione  europea  hanno
imposto un regime di  autorizzazione  all'esportazione  di  motori  a
pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori  a
scoppio) utilizzabili nel settore dell'aviazione, nonche' delle parti
destinabili in via esclusiva o principale ai motori stessi; 
  Considerata la necessita' di uniformarsi ai piu' elevati livelli di
prevenzione   dei   rischi   di    utilizzazione    della    suddetta
componentistica nell'ambito dell'aggressione militare dell'Ucraina da
parte della Federazione russa; 
  Ritenuto di sottoporre ad autorizzazione  anche  le  operazioni  di
intermediazione e di prestazione di assistenza tecnica relative  alla
componentistica sopra menzionata; 
  Considerata la necessita' di un'immediata applicazione dell'obbligo
di autorizzazione e di disporre un regime specifico per le operazioni
avviate  prima  dell'adozione  del  presente  decreto,  al  fine   di
contemperare il preminente interesse pubblico  ad  evitare  qualsiasi
forma di elusione  e  l'esigenza  di  una  ragionevole  tutela  degli
affidamenti dei privati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Obbligo di autorizzazione per prodotti non listati 
 
  1. Sono subordinate ad autorizzazione preventiva le  operazioni  di
esportazione,  di  fornitura  di  servizi  di  intermediazione  e  di
assistenza tecnica, aventi come destinazione finale la Repubblica  di
Armenia,  la  Repubblica  islamica  dell'Iran,  la   Repubblica   del
Kazakistan o la Repubblica del Kirghizistan e  relative  ai  seguenti
prodotti: 
    a) motori a pistone alternativo  o  rotativo,  con  accensione  a
scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell'aviazione.
Per «settore dell'aviazione» sono da intendersi:  aeroplani,  veicoli
aerei senza pilota (c.d. UAVs), elicotteri, autogiri, aerei ibridi  o
modelli radio-controllati; 
    b)  parti  riconoscibili   come   destinate,   esclusivamente   o
principalmente, ai motori di cui alla lettera a). 
  2. Prima dell'effettuazione delle operazioni previste al  comma  1,
l'esportatore presenta all'Autorita' nazionale di cui all'art.  7-bis
della legge 9 luglio 1990, n. 185, domanda di autorizzazione ai sensi
dell'art. 4 del regolamento (UE) 2021/821.