Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal
giorno successivo all'adozione del presente decreto e rimangono in
vigore per un periodo di tre anni.
2. Per i prodotti pervenuti in dogana entro dieci giorni
dall'adozione del presente decreto e privi dell'autorizzazione di cui
all'art. 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non
procede allo svincolo e invita l'esportatore a presentare domanda
conformemente al comma 2 del medesimo articolo.
3. Il presente decreto e' comunicato alle amministrazioni che
compongono il Comitato consultivo di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo n. 221 del 2017 e alla Commissione europea.
4. Il presente decreto e' pubblicato nel sito istituzionale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2023
Il Ministro: Tajani