Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  producono  effetto  dal
giorno successivo all'adozione del presente decreto  e  rimangono  in
vigore per un periodo di tre anni. 
  2.  Per  i  prodotti  pervenuti  in  dogana  entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente decreto e privi dell'autorizzazione di cui
all'art. 1, comma 1,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  non
procede allo svincolo e invita  l'esportatore  a  presentare  domanda
conformemente al comma 2 del medesimo articolo. 
  3. Il presente  decreto  e'  comunicato  alle  amministrazioni  che
compongono il Comitato consultivo di cui all'art.  5,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 221 del 2017 e alla Commissione europea. 
  4. Il presente decreto e' pubblicato  nel  sito  istituzionale  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 luglio 2023 
 
                                                  Il Ministro: Tajani