Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dal giorno successivo all'adozione del presente decreto e rimangono in vigore per un periodo di tre anni. 2. Per i prodotti pervenuti in dogana entro dieci giorni dall'adozione del presente decreto e privi dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non procede allo svincolo e invita l'esportatore a presentare domanda conformemente al comma 2 del medesimo articolo. 3. Il presente decreto e' comunicato alle amministrazioni che compongono il Comitato consultivo di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 221 del 2017 e alla Commissione europea. 4. Il presente decreto e' pubblicato nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2023 Il Ministro: Tajani