Art. 3 
 
                    Durata dei progetti regionali 
 
  1. I progetti regionali,  di  cui  all'art.  1,  hanno  una  durata
biennale per gli anni 2023 e 2024. 
  2. Le regioni presentano la deliberazione  di  giunta  regionale  o
atto equivalente che approva il progetto entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2023 al Ministero della  salute,  Direzione  generale  della
programmazione sanitaria. 
  3. La relazione finale dei  risultati  raggiunti  con  il  progetto
viene trasmessa  da  ciascuna  regione  al  Ministero  della  salute,
Direzione generale della programmazione sanitaria, entro e non  oltre
il 31 gennaio 2025, con deliberazione  di  giunta  regionale  o  atto
equivalente di approvazione. 
  4.  Il   Ministero   della   salute,   Direzione   generale   della
programmazione sanitaria, provvede  alla  valutazione  dei  risultati
raggiunti dalle regioni.