Art. 3
Durata dei progetti regionali
1. I progetti regionali, di cui all'art. 1, hanno una durata
biennale per gli anni 2023 e 2024.
2. Le regioni presentano la deliberazione di giunta regionale o
atto equivalente che approva il progetto entro e non oltre il 31
dicembre 2023 al Ministero della salute, Direzione generale della
programmazione sanitaria.
3. La relazione finale dei risultati raggiunti con il progetto
viene trasmessa da ciascuna regione al Ministero della salute,
Direzione generale della programmazione sanitaria, entro e non oltre
il 31 gennaio 2025, con deliberazione di giunta regionale o atto
equivalente di approvazione.
4. Il Ministero della salute, Direzione generale della
programmazione sanitaria, provvede alla valutazione dei risultati
raggiunti dalle regioni.