Art. 4
Finanziamento dei progetti regionali
1. Le regioni interessate alla realizzazione dei progetti sono le
medesime che accedono all'assegnazione delle quote del Fondo
sanitario nazionale, di cui all'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tenendo conto della quota di
compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della Regione
Sicilia.
2. L'assegnazione delle risorse alle regioni avviene tramite lo
stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di
euro per l'anno 2024, mediante l'utilizzo delle risorse destinate
alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale,
anni 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
3. Il riparto delle risorse, di cui all'allegato 2, e' calcolato
sulla base della popolazione residente ultima disponibile.
4. Le quote spettanti a ciascuna regione saranno erogate dal
Ministero dell'economia e delle finanze subordinatamente
all'acquisizione dell'Intesa da parte della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, sulla proposta di delibera Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile avente ad
oggetto la ripartizione del Fondo sanitario nazionale degli anni 2023
e 2024.
5. La mancata trasmissione, da parte delle regioni, dei progetti
regionali, o la mancata approvazione dei progetti presentati, o in
caso di approvazione dei progetti regionali per un importo inferiore
a quanto indicato nell'allegato 2, o in caso di mancata presentazione
della relazione finale sui risultati raggiunti con relativa
approvazione, entro i termini definiti nel presente atto, comportera'
il recupero delle somme erogate negli anni 2023 e 2024.