Art. 6 Funzionamento dell'Osservatorio 1. Il Dipartimento della funzione pubblica espleta tutte le attivita' necessarie al funzionamento dell'Osservatorio. 2. Il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di segreteria dell'Osservatorio e assicura, in particolare: a) l'istruttoria amministrativa delle questioni poste all'attenzione dell'Osservatorio; b) la redazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Osservatorio e la loro conservazione; c) la pubblicita' delle riunioni nelle forme e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente; d) le modalita' tecniche e digitali per la raccolta dei dati utili allo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio; e) il raccordo con le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati competenti in materia; f) la realizzazione delle iniziative promosse dall'Osservatorio, nei limiti delle compatibilita' di bilancio.