Art. 6 
 
                   Funzionamento dell'Osservatorio 
 
  1.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  espleta  tutte  le
attivita' necessarie al funzionamento dell'Osservatorio. 
  2. Il Dipartimento della funzione pubblica svolge  le  funzioni  di
segreteria dell'Osservatorio e assicura, in particolare: 
    a)   l'istruttoria   amministrativa   delle    questioni    poste
all'attenzione dell'Osservatorio; 
    b)  la  redazione  dei  verbali  delle  riunioni   degli   organi
dell'Osservatorio e la loro conservazione; 
    c) la pubblicita' delle riunioni nelle forme e nei modi stabiliti
dalla legislazione vigente; 
    d) le modalita' tecniche e digitali  per  la  raccolta  dei  dati
utili allo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio; 
    e) il raccordo con le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti
pubblici e privati competenti in materia; 
    f) la realizzazione delle iniziative promosse  dall'Osservatorio,
nei limiti delle compatibilita' di bilancio.