IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, recante «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici»; Visto l'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»; Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, recante «Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009»; Vista la legge 4 agosto 2021, n. 116, recante «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici», e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che demanda ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione dei criteri e delle modalita' per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, stabilendo altresi' che gli stessi siano opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili ventiquattro ore su ventiquattro anche al pubblico; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' per l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011. 2. I criteri e le modalita' di cui al comma 1 sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116, i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni devono essere opportunamente indicati con l'apposita segnaletica di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2023 Il Ministro: Schillaci Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2025