IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la
determinazione dei criteri e della modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/ 2001, (CE) n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
del  28  novembre  2019  che  stabilisce  condizioni   uniformi   per
l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo  e
del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro  gli
organismi nocivi per le piante e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
690/2008 della Commissione e modifica il  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2018/2019 della Commissione; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019 n. 179 recante il regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21  settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 132; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto il Programma nazionale di  indagine  degli  organismi  nocivi
delle piante di cui all'art. 27 del decreto  legislativo  2  febbraio
2021, n. 19, che prevede  indagini  annuali  effettuate  dai  servizi
fitosanitari regionali; 
  Visto l'art. 1, comma 433, la  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» con  il  quale
e'   istituito   nello   stato   di    previsione    del    Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  il
Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza
dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi  per  la
sostituzione, tramite rimpiazzo  o  reimpianto,  di  piante  di  vite
estirpate in  vigneti  colpiti  dalla  malattia  epidemica,  con  una
dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di  2  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
  Considerato che, ai sensi del citato  articolo  1,  comma  433,  le
risorse  del  Fondo  sono  ripartite,  con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
tra le regioni, che provvedono all'erogazione dei contributi; 
  Visti gli esiti delle indagini ufficiali  effettuate  dal  servizio
fitosanitario nazionale che confermano la presenza della malattia  in
alcune Regioni e Province autonome; 
  Ritenuto necessario definire i criteri di riparto del Fondo di  cui
al comma 433, dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sulla
percentuale di superficie vitata delle Regioni e  provincie  autonome
interessate dalla malattia e che  alcune  regioni  hanno  chiesto  di
essere escluse dal riparto di cui al presente provvedimento in quanto
l'onere amministrativo  sarebbe  troppo  elevato  in  relazione  alla
limitata erogazione dei contributi, vista l'esigua  estensione  delle
superfici vitate interessate; 
  Acquisito  il  parere   favorevole   del   Comitato   fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 19, sui criteri di  riparto  di  cui  al  presente  provvedimento,
espresso nella seduta del 29 e 30 marzo 2023; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 24 maggio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto e di gestione
del Fondo  per  il  sostegno  alle  imprese  agricole  colpite  dalla
flavescenza dorata della vite, in applicazione dell'art. 1, comma 433
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.