Art. 4 Soggetti beneficiari 1. I beneficiari delle risorse per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 3 sono individuati nelle regioni Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano interessate dalla recrudescenza della malattia flavescenza dorata. 2. I beneficiari di cui al comma 1 potranno essere rivisti, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero significative variazioni dei livelli di diffusione della malattia sulla base esiti delle indagini ufficiali effettuate annualmente dai servizi fitosanitari regionale.