Art. 4
Soggetti beneficiari
1. I beneficiari delle risorse per la realizzazione delle azioni di
cui all'art. 3 sono individuati nelle regioni Veneto, Toscana,
Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e
nelle Province autonome di Trento e Bolzano interessate dalla
recrudescenza della malattia flavescenza dorata.
2. I beneficiari di cui al comma 1 potranno essere rivisti, previo
parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero
significative variazioni dei livelli di diffusione della malattia
sulla base esiti delle indagini ufficiali effettuate annualmente dai
servizi fitosanitari regionale.