Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. I beneficiari delle risorse per la realizzazione delle azioni di
cui all'art.  3  sono  individuati  nelle  regioni  Veneto,  Toscana,
Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e
nelle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  interessate  dalla
recrudescenza della malattia flavescenza dorata. 
  2. I beneficiari di cui al comma 1 potranno essere rivisti,  previo
parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero
significative variazioni dei livelli  di  diffusione  della  malattia
sulla base esiti delle indagini ufficiali effettuate annualmente  dai
servizi fitosanitari regionale.