IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»; Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»; Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali»; Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis»; Visto l'art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha previsto l'adozione del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e rado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, concernente il regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attivita' e organizzazione; Visto il regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) approvato dal decreto ministeriale 30 giugno 2022; Visto l'art. 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il quale, per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, ha previsto che nell'allegato 4/1 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011; Visto l'art. 1, comma 789, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che tra le fattispecie sottratte alla competenza dell'OSL ha incluso le anticipazioni di liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili; Visto l'art. 16, commi da 6-ter al 6-sexies del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 che disciplina le modalita' di costituzione di un fondo nel risultato di amministrazione di importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidita' incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023 da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il FAL; Vista la richiesta di aggiornamento della parte seconda dell'allegato 14 al citato decreto legislativo n. 118/2011, concernente l'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati presentata alla Commissione Arconet dall'ISTAT, al fine di favorire l'elaborazione dei conti ambientali di tipo monetario secondo le direttive del regolamento comunitario n. 691/2011, riguardanti le stime sui prodotti realizzati e le attivita' svolte dagli operatori economici con finalita' ambientali; Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3, n. 6, n. 10 e n. 14 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio delle disponibilita' liquide degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumenti in contabilita' finanziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»; Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 19 luglio 2023; Decreta: Art. 1 Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione 1. Al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) al paragrafo 4.2, le parole «e delle performances» sono eliminate; b) al paragrafo 8.2., le parole «della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti «della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse finanziarie e strumentali»; c) al paragrafo 8.2., le parole «dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale» sono sostituite dalle seguenti «dalla programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacita' assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente»; d) al paragrafo 8.2., le parole «delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti «delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacita' assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio»; e) al paragrafo 8.2., le parole «Per ogni programma devono essere definite le finalita' e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate» sono sostituite dalle seguenti «Per ogni programma devono essere definite le finalita' e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie e strumentali ad esso destinate»; f) al paragrafo 8.2., le parole «La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.» sono sostituite dalle seguenti «La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e della capacita' assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente.»; g) al paragrafo 8.2., le parole «La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.» sono sostituite dalle seguenti «La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale e' determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e capitale umano del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; h) al paragrafo 8.4., le parole «programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti «programmazione delle risorse finanziare da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacita' assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente»; i) al paragrafo 9.3, le parole «l) il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica» sono eliminate; j) alla fine del paragrafo 9.3. sono inserite le seguenti parole «Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi.»; k) dopo il paragrafo 9.3. sono inseriti i seguenti paragrafi: 9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 - 9.3.4) e' avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi: dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto; dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario. Il c.d. bilancio tecnico e' costituito da: a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilita', per la cui definitiva elaborazione e' richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi; b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilita' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati; c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessita' di integrare o modificare il DUP. Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo. Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto. Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile. Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne da' immediatamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti). In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente. Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticita' derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo. Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalita' di gestione dei servizi - scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare - dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici). Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile dei diversi servizi individua altresi' la spesa di propria competenza che puo' essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacita' di riscossione dell'ente. Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonche' la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche. L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre e' da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilita'. Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione). Se nel corso di tali attivita' il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne da' tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari. In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate. L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno. In tempo utile per consentire l'aggiornamento e l'approvazione dello schema di bilancio entro tale termine, l'organo esecutivo puo' chiedere al responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali e' richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio - assenso al fine del rispetto della tempistica prevista. Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i quindici giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare. Salvo diversa disposizione regolamentare, il segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell'organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione. Il processo di bilancio di competenza del Consiglio e' articolato in due momenti successivi: a) il primo, dedicato all'esame dello schema di bilancio predisposto dalla giunta e della relazione dell'organo di revisione, b) il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio. Entro i termini previsti dal regolamento di contabilita', i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella relazione che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione. L'eventuale emendamento presentato dall'organo esecutivo per recepire le indicazioni della relazione dell'organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio. In assenza di disciplina, i componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio. In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l'organo esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. 9.3.2 Il processo di bilancio degli enti locali articolati in circoscrizioni o municipi Dai regolamenti di contabilita' degli enti locali articolati in circoscrizioni risulta che le modalita' di partecipazione delle circoscrizioni o dei municipi al processo di elaborazione e approvazione del bilancio di previsione, sono disciplinate prevedendo: a) forme eventuali di concorso alla formazione del bilancio di previsione, ad esempio attraverso segnalazioni del proprio fabbisogno finanziario, proposte delle risorse da assegnare, l'indicazione delle spese vincolate di competenza, ecc. b) un parere obbligatorio, non vincolante, sullo schema di bilancio approvato dall'organo esecutivo. Le varie forme di concorso alla formazione del bilancio di previsione e il parere obbligatorio sono inseriti nelle fasi del processo di bilancio di cui al paragrafo 9.3.1 senza determinare ritardi nell'approvazione del bilancio. Ad esempio, le proposte delle circoscrizioni sono richieste e trasmesse secondo le tempistiche previste per i responsabili degli uffici, e il parere obbligatorio delle circoscrizioni, costituendo un atto istruttorio non provvedimentale, e' richiesto contestualmente al parere dell'organo di revisione. 9.3.3 Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi. In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilita' per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio e' predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio. Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione. Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione). In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalita' indicate nel paragrafo 9.3.1. 9.3.4 Il processo di bilancio degli enti locali che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle unioni di comuni Per gli enti locali che hanno attribuito la gestione del servizio finanziario, compresa la predisposizione dei documenti contabili, ad una unione di comuni, e' l'unione che cura i rapporti con gli enti locali aderenti assicurando l'approvazione del bilancio finanziario nei termini di legge. A tal fine, il responsabile del servizio finanziario dell'unione predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, uno schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) sulla base degli indirizzi strategici e operativi ricevuti dall'organo esecutivo dell'ente locale aderente. L'organo esecutivo, ricevuta la documentazione, nei successivi quindici giorni, di concerto con il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne fa le veci determina in via definitiva le previsioni di entrata e di spesa. Il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne fa le veci, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 153, comma 4, predispone la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati, unitamente alle relative proposte di deliberazione, che trasmette entro il 20 ottobre all'organo esecutivo dell'ente locale per la successiva adozione. In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne fa le veci trasmette tempestivamente le predette deliberazioni all'organo di revisione per l'ottenimento dei relativi pareri, unitamente ai relativi allegati. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalita' indicate nel paragrafo 9.3.1. 9.3.5 Il processo di bilancio delle province e delle citta' metropolitane Le disposizioni del paragrafo 9.3.1 si applicano, in quanto compatibili, anche alle province e alle citta' metropolitane, tenuto conto della specificita' del ruolo svolto dai rispettivi organi nel processo di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione. In particolare, le province provvedono all'approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate. In attuazione dell'art. 174 del TUEL il presidente della provincia predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Lo schema di bilancio di previsione e' tramesso all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalita' previste nel paragrafo 9.3.1. Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del presidente della provincia, e lo sottopone all'Assemblea dei sindaci che rende il proprio parere entro il 20 dicembre; Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Le citta' metropolitane provvedono all'approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate. In attuazione dell'art. 174 del TUEL il sindaco metropolitano predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Lo schema di bilancio di previsione e' tramesso all'organo di revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalita' previste nel paragrafo 9.3.1. Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del sindaco metropolitano, e lo sottopone alla Conferenza metropolitana che rende il proprio parere entro il 20 dicembre; Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre. 9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, e' adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre. Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessita' di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione. Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio: i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro ottantacinque giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'organo esecutivo entro sessanta giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro quarantacinque giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l'organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato. l) al paragrafo 10.1, le parole «Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.» sono eliminate; m) il paragrafo 10.2 e' sostituito dal seguente: 10.2 Struttura e contenuto Il PEG assicura un collegamento con: la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi; le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario. Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli obiettivi di gestione che ciascun programma contribuisce a realizzare. Gli «obiettivi di gestione» costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attivita' e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilita' individuando per ogni obiettivo di gestione o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. In ogni caso la definizione degli obiettivi di gestione comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. Il PEG contribuisce alla veridicita' e attendibilita' della parte previsionale del sistema di bilancio, poiche' ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili. n) al paragrafo 13.7, le parole «decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2011» sono sostituite dalle seguenti «decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000»; o) al paragrafo 13.7, dopo le parole «e fondo pluriennale vincolato.» sono inserite le seguenti «Con particolare riguardo ai residui attivi il prospetto prevede due specifiche voci che evidenziano: l'importo dei residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale. La voce indica le entrate riscosse alla data del 31 dicembre nei conti postali e bancari intestati all'ente dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria principale effettuato nell'anno. Tale importo corrisponde alle giacenze degli estratti conto al 31 dicembre e agli interessi attivi bancari se accertati in attuazione del punto 3.9 del principio applicato della contabilita' finanziaria, sulla base della comunicazione della banca/posta o dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto, al lordo delle spese e delle commissioni riguardanti la tenuta del conto, impegnate nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrita'; l'importo dei residui attivi riguardanti entrate tributarie accertate sulla base della stima del Dipartimento delle finanze in attuazione del punto 3.7.5 del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria.»; p) al paragrafo 13.7, le parole «(identificata dalla lettera A)» sono sostituite da «(identificato dalla lettera A)»; q) nell'appendice tecnica, all'Esempio n. 1, le parole «(Inserire o allegare il Programma triennale di fabbisogno del personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)» sono sostituite dalle seguenti «(Inserire o allegare la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e capitale umano del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)» r) dopo l'esempio n. 1 e' inserito l'esempio n. 2 di seguito riportato: «Esempio n. 2 - il processo di predisposizione delle previsioni di bilancio di un comune (le attivita' dei responsabili degli uffici e del servizio finanziario). All'inizio del mese settembre 2024 l'assessore al bilancio del comune XXX invita il responsabile del servizio finanziario ad avviare il processo di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 nel rispetto del paragrafo 9.3.1 e in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027. L'assessore segnala altresi' che l'assenza di variazioni significative dello scenario generale e del quadro normativo di riferimento non comporta la necessita' di atti di indirizzo della giunta ulteriori rispetto alle indicazioni del DUP che, anche se ancora non approvato dal Consiglio, costituisce la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la giunta intende operare e rispetto alle quali presentare in Consiglio il bilancio di previsione. Preso atto di tale comunicazione, il responsabile del servizio finanziario completa le attivita' necessarie per l'elaborazione del bilancio tecnico e della correlata documentazione contabile. Il 13 settembre 2024 trasmette la documentazione complessiva ai responsabili dei servizi con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati allegati al presente decreto, con particolare riguardo ai principi della veridicita', attendibilita' e prudenza, rappresentando che: il principio contabile generale n. 5 distingue la veridicita' dei documenti previsionali rispetto a quella dei documenti di rendicontazione. La veridicita' dei documenti riguardanti le previsioni e' "da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo"; il principio contabile generale n. 6 della significativita' e rilevanza prevede che "Il procedimento di formazione del sistema di bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensi' alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione". Il bilancio tecnico 2025-2027 e' elaborato sulla base delle linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027 e per le previsioni delle entrate e delle spese che non sono state considerate nel DUP, il responsabile finanziario fa riferimento ai dati di consuntivo consolidati degli esercizi precedenti, alla normativa vigente e alle previsioni del bilancio in corso di gestione relative alle annualita' successive (cd. trascinamento delle previsioni assestate). Tale ulteriore possibile utilizzo delle previsioni pluriennali del bilancio evidenzia la rilevanza delle previsioni del secondo e terzo esercizio del bilancio di previsione. Per la predisposizione delle previsioni tecniche riguardanti gli investimenti e i relativi finanziamenti, in attesa di ricevere le previsioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio finanziario fa riferimento al piano triennale e all'elenco annuale degli investimenti riportato nel DUP e agli investimenti in corso di realizzazione previsti nel bilancio in gestione. Se il DUP non e' stato presentato o non comprende il piano triennale degli investimenti, il bilancio tecnico riporta gli investimenti inseriti nell'ultimo piano triennale degli investimenti approvato e quelli in corso di realizzazione compresi nel bilancio in gestione, tenendo conto dei correlati e vigenti cronoprogrammi di spesa. Gli investimenti previsti per l'esercizio corrente nel piano triennale degli investimenti e nel bilancio di previsione in gestione, che alla data di elaborazione della proposta di bilancio non sono stati ancora impegnati e per i quali non sono state formalmente avviate le procedure di affidamento, possono essere considerati da avviare nella prima annualita' del triennio oggetto di programmazione, conservando e adeguando di conseguenza il fondo pluriennale vincolato nei casi previsti dal paragrafo 5.4.9 e seguenti del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2. Per le procedure formalmente avviate che non si concluderanno entro l'esercizio corrente e' adottato il medesimo trattamento contabile. Per gli investimenti per i quali non e' stata ancora individuata l'esigibilita' della spesa, in attesa delle indicazioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio finanziario applica il paragrafo 5.4.5 dell'allegato 4/2 al presente decreto che consente di operare una previsione "iniziale" del fondo pluriennale vincolato nel primo anno da rendere effettiva e autorizzatoria in corso d'anno allorche' si disporra' delle relative informazioni progettuali sulla tempistica di attuazione della spesa con le modalita' previste dai principi contabili. Con riferimento alle previsioni riguardanti gli investimenti, il responsabile del servizio finanziario segnala ai responsabili dei servizi la necessita' di predisporre e aggiornare i cronoprogrammi, in quanto e' possibile applicare il richiamato paragrafo 5.4.5 solo nei casi di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita' della spesa. Il responsabile del servizio finanziario predispone altresi' le informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili dei servizi con il bilancio tecnico al fine di favorire l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa individuate, costituite dalla seguente documentazione: 1) le previsioni iniziali e definitive e i dati di consuntivo dei capitoli e degli articoli del primo esercizio del PEG dell'esercizio precedente (dati di competenza e di cassa). Ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione e del PEG 2025-2027 sono inviate le previsioni iniziali, definitive, accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2023; 2) le previsioni iniziali e assestate, e i dati relativi agli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli del primo esercizio del PEG in corso di gestione (riferiti alla data del 31 luglio). Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni iniziali e assestate, gli accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2024; 3) le previsioni assestate, accertamenti e impegni dei capitoli relativi agli esercizi del PEG successivi a quello corrente (riferiti almeno alla data del 31 luglio) Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni definitive degli esercizi 2025 e 2026 (del bilancio di previsione in gestione 2024-2026) e accertamenti/impegni degli esercizi 2025-2026; 4) gli impegni e gli accertamenti registrati nelle scritture contabili dell'ente relativi all'esercizio successivo al bilancio in corso di gestione. Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicati gli accertamenti/impegni dell'esercizio 2027. L'individuazione delle informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili degli uffici con il bilancio tecnico costituisce una valutazione del responsabile del servizio finanziario. Entro il 4 ottobre 2024 il responsabile del servizio finanziario riceve dai responsabili dei servizi le proposte di modifica e integrazione delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza. A seguito dell'invio delle previsioni di competenza, i responsabili dei servizi avviano le attivita' necessarie per la predisposizione delle eventuali proposte di deliberazione di cui all'art. 172, comma 1, lettere b) e c), corredate dal parere tecnico, da inviare al servizio finanziario per il parere contabile. Nella fase di elaborazione delle previsioni, un ruolo fondamentale e' svolto da: i responsabili degli uffici tecnici, che verificano la fattibilita' e la tempistica delle previsioni tecniche riguardanti la realizzazione degli investimenti e dei relativi pagamenti in considerazione dei cronoprogrammi e dei SAL dei singoli investimenti, e segnalano al responsabile del servizio finanziario le variazioni da apportare alle previsioni del bilancio di previsione tenendo conto del Piano triennale degli investimenti eventualmente approvato. Al riguardo, si rappresenta che gli eventuali successivi aggiornamenti del Piano triennale sono recepiti nel corso del processo di definizione e approvazione del bilancio di previsione e attraverso variazioni del bilancio; il responsabile delle risorse umane, che verifica le previsioni di entrata e di spesa riguardanti il personale indicate nel bilancio tecnico e propone le necessarie variazioni tenendo conto delle risorse finanziarie che il DUP destina ai fabbisogni di personale, del personale in servizio e delle assunzioni programmate, nel rispetto delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente; il responsabile dell'ufficio legale, che sulla base della ricognizione e dell'aggiornamento del contenzioso in essere, legato ai rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, verifica l'importo del fondo contenzioso; i responsabili delle entrate che, nel rispetto del principio della prudenza, segnalano le variazioni da apportare alle previsioni tecniche in relazione all'andamento degli accertamenti dell'ultimo triennio, dell'eventuale avvio di interventi di lotta all'evasione o di incremento di tariffe o tributi. Dedicano inoltre una particolare attenzione alla verifica dell'adeguatezza del FCDE e segnalano eventuali criticita' nella riscossione di specifiche entrate. In tale fase i responsabili delle singole entrate effettuano un'ulteriore verifica sulle previsioni di entrata dell'anno corrente finalizzate alla determinazione del risultato presunto di amministrazione e verificano anche l'adeguatezza del FCDE relativo alle entrate di propria competenza dell'esercizio in corso; i responsabili delle spese che segnalano le variazioni alle previsioni di bilancio, tenendo conto dei possibili oneri futuri derivanti da impegni piu' o meno certi, sia per il loro ammontare che per la loro scadenza, al fine di preservare gli equilibri futuri. Gli stanziamenti di spesa sono determinati in modo funzionale e proporzionato a garantire lo svolgimento delle attivita' e degli interventi programmati. I responsabili delle spese effettuano il bilanciamento tra le previsioni di entrata di propria competenza e le previsioni delle spese, sia di tipo vincolato, sia non vincolate, sia ricorrenti e non ricorrenti, ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. Il responsabile del servizio finanziario verifica le proposte avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e predispone il bilancio di previsione completo degli allegati, dedicando una particolare attenzione all'elaborazione del risultato di amministrazione presunto e all'eventuale aggiornamento del ripiano del disavanzo nonche' degli equilibri generali di bilancio previsti dalla normativa vigente. A tal fine, con riferimento ai responsabili degli uffici che non hanno risposto, considera l'assenza di proposte come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza e delle correlate responsabilita'. Il 20 ottobre 2024, il responsabile del servizio finanziario trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 (escluso il parere dell'organo di revisione). Il 31 ottobre 2024, esaminata la documentazione riguardante il bilancio di previsione, la giunta invita il responsabile del servizio finanziario e dell'ufficio tecnico a rivedere le previsioni degli investimenti delle missioni XX e YY, verificandone la coerenza con quelli individuati nel piano triennale degli investimenti previsto nel DUP. Il 7 novembre 2024, il responsabile del servizio finanziario aggiorna e ritrasmette alla giunta la documentazione riguardante il bilancio di previsione. Il 12 novembre 2024 la giunta approva la delibera concernente lo schema del bilancio di previsione e la trasmette al Consiglio il 13 novembre 2024. L'organo di revisione riceve la delibera di approvazione dello schema di bilancio il 13 novembre 2024 e rende il proprio parere il 25 novembre 2024. Il 25 novembre 2024 il segretario comunale trasmette al Consiglio il parere dell'organo di revisione. Il 15 novembre i consiglieri avviano l'esame preliminare dello Schema di delibera trasmesso dalla giunta che prosegue a seguito della trasmissione della relazione dell'organo di revisione. Il 2 dicembre e' convocata la prima riunione del Consiglio per discutere a approvare il bilancio di previsione 2025-2027. Il Consiglio approva il bilancio di previsione 2025-2027 il 20 dicembre 2024.».