Art. 2 
 
            Allegato 4/2 - Principio contabile applicato 
               concernente la contabilita' finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al paragrafo 3.2, dopo le parole «in  cui  scade  il  credito»
sono inserite le  seguenti  parole  «,  nel  rispetto  del  principio
contabile  generale  della  competenza   finanziaria   definito   dal
paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1  al  presente  decreto.  Nei  casi
espressamente previsti  dalla  legge  e  dai  principi  contabili  e'
ammesso l'accertamento "per cassa", a seguito della riscossione delle
entrate con imputazione  all'esercizio  in  cui  l'entrata  e'  stata
riscossa, o  secondo  le  modalita'  espressamente  disciplinate  dai
principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per  le
entrate tributarie riscosse per  autoliquidazione  dei  contribuenti,
accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro  la  chiusura
del  rendiconto  e,  comunque,  entro  la   scadenza   prevista   per
l'approvazione del rendiconto. 
    L'accertamento per cassa e' effettuato sulla  base  di  tutte  le
entrate  effettivamente  riscosse,  sia  nel   conto   di   tesoreria
principale, sia  nei  conti  correnti  bancari  e  postali  intestati
all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate. 
    Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari  e
postali possono essere accertate per cassa  anche  in  occasione  del
periodico riversamento nel conto di  tesoreria  principale.  In  ogni
caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di
competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei  conti  postali  e
bancari intestati all'ente alla data del 31  dicembre  che  non  sono
gia' state accertate per  competenza,  devono  essere  accertate  per
cassa, con imputazione all'esercizio  in  cui  sono  state  riscosse,
anche se saranno  riversate  al  conto  di  tesoreria  nell'esercizio
successivo. Si tratta  pertanto  delle  entrate  riscosse  nei  conti
postali e bancari intestati  all'ente  alla  data  del  31  dicembre,
successivamente  all'ultimo  riversamento  al  conto   di   tesoreria
effettuato nell'anno, che saranno riversate  al  conto  di  tesoreria
all'inizio del nuovo esercizio.  La  reversale  di  incasso  di  tali
entrate e' emessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.3»; 
    b) al paragrafo 3.20-bis, le parole «per le anticipazioni di  cui
al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e  successivi  rifinanziamenti,  gli
enti locali applicano l'art. 52» sono sostituite dalle seguenti  «per
le anticipazioni di cui  al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.  4,  e
successivi rifinanziamenti, di cui al decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
e di cui al decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  gli  enti  locali
applicano l'art. 52»; 
    c) alla fine del paragrafo 3.20-bis  sono  inserite  le  seguenti
parole «Per gli enti locali che  si  trovano  in  stato  di  dissesto
finanziario ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18  agosto
2020, n. 267 si richiamano  le  seguenti  norme  dalle  quali  deriva
l'obbligo di conservare l'accantonamento del  FAL  nel  risultato  di
amministrazione, da gestire secondo le modalita'  previste  dall'art.
52  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106: 
      l'art. 255, comma 10, del TUEL, aggiornato dall'art.  1,  comma
789 della legge  29  dicembre  2022,  n.  197  prevede  "Non  compete
all'organo  straordinario  di  liquidazione  l'amministrazione  delle
anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222,  delle  anticipazioni
di liquidita' previste  dal  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e
successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari  assimilabili,  e
dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione  vincolata,
ai mutui passivi gia' attivati  per  investimenti,  ivi  compreso  il
pagamento delle relative spese, nonche' l'amministrazione dei  debiti
assistiti dalla  garanzia  della  delegazione  di  pagamento  di  cui
all'art. 206"; 
      l'art. 16, commi da  6-ter  al  6-sexies  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142 che disciplina le modalita' di costituzione di
un  fondo  nel  risultato  di   amministrazione   di   importo   pari
all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidita' incassate
negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla  data  del  31
dicembre 2023 da  parte  degli  enti  locali  in  stato  di  dissesto
finanziario che hanno eliminato il FAL. 
    Sull'anzidetta disposizione, sono intervenute sia la deroga per i
comuni e le  province  in  stato  di  dissesto  finanziario  prevista
dall'art. 2-bis, decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113  (conv.  con
legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36,  comma  2,
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno  2017,
n. 96), sia la  delibera  della  Corte  dei  conti  -  Sezione  delle
autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG. 
    Con le sopra richiamate modifiche normative e, in particolare, da
ultimo, con l'art. 36 del decreto-legge n.  50/2017  (convertito  con
legge n. 96/2017) e' stato  previsto  che  «1.  In  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, per i  comuni  e  le  province  in  stato  di  dissesto
finanziario l'amministrazione dei residui attivi e  passivi  relativi
ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario  della
liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi  e  passivi  di
cui al comma 1 e' gestita separatamente, nell'ambito  della  gestione
straordinaria di liquidazione. Resta ferma  la  facolta'  dell'organo
straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva
le partite debitorie, sentiti i creditori.»; 
    d) al paragrafo 4.1, dopo le parole «15 giorni  lavorativi»  sono
inserite le seguenti «, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma  790
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per  i  conti  bancari  dedicati
alla riscossione delle entrate»; 
    e) dopo il paragrafo 4.2 e' inserito il seguente: 
      4.3 Dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato
alla fine dell'esercizio, le eventuali somme incassate alla data  del
31 dicembre nei conti bancari e postali intestati agli enti  dedicati
alla riscossione di specifiche entrate, costituiscono  disponibilita'
liquide dell'ente alla fine dell'esercizio. 
      Il crescente utilizzo degli strumenti di pagamento  elettronico
e digitale dei debiti  nei  confronti  delle  PA  ha  determinato  un
aumento di tali disponibilita'  liquide  presso  i  conti  bancari  e
postali alla data del 31 dicembre. 
      Al  fine  di  garantire  una  corretta  rappresentazione  delle
disponibilita'  liquide  nello  Stato   patrimoniale   dell'ente   e'
necessario  che  gli  ordinativi  di  incasso  emessi  in   c/residui
all'inizio di ciascun esercizio per  registrare  il  riversamento  al
conto di tesoreria delle disponibilita' liquide  giacenti  nei  conti
bancari e di deposito  al  31  dicembre  dell'anno  precedente  siano
identificati in modo da distinguerli dagli ordinativi in c/competenza
emessi nel corso dell'esercizio  riguardanti  il  riversamento  delle
giacenze. L'identificazione delle reversali relative al  riversamento
delle giacenze al 31 dicembre dell'esercizio precedente e' necessaria
per consentire le scritture nella contabilita' economico-patrimoniale
dell'ente previste dal paragrafo 6.2, lettera  d)  dell'allegato  4/3
del   presente   decreto   riguardanti   la    registrazione    delle
disponibilita' liquide al 31 dicembre presso i  conti  bancari  e  di
deposito. 
    f) al paragrafo 9.2.2 sono  eliminate  le  seguenti  parole  «Nel
risultato di amministrazione delle regioni e delle province  autonome
sono evidenziati i  residui  attivi  derivanti  dall'accertamento  di
entrate tributarie sulla base della stima  effettuata  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze   e
l'importo  dell'eventuale  disavanzo  da  debito  autorizzato  e  non
contratto, rappresentato dalla lettera F) dell'allegato al bilancio e
al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione»; 
    g) al paragrafo 11.6 sono eliminate le seguenti parole «Nel  caso
di gestioni informatizzate si richiamano  le  linee  guida  (gestione
Arconet) della circolare ABI n. 36 dicembre 2013  e  della  circolare
AgID n. 64 del 15 gennaio  2014  evidenziando  la  parte  in  cui  e'
riportato  che  l'informazione  "codifica  bilancio"  e'  unica  (non
multipla) a livello di  documento  (mandato/reversale),  significando
che il documento (mandato/reversale) ha un'unica codifica di bilancio
che viene imputata a tutti i sub associati (beneficiari/versanti).»; 
    h) al paragrafo 11.9 le parole «l'OIL», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti «l'OPI»; 
    i) all'esempio n. 5 sono le parole «Dopo 5 anni dall'adozione del
principio della competenza finanziaria a  regime,  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' e' determinato sulla base della media,  calcolata
come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in  c/competenza
e agli accertamenti  nel  quinquennio  precedente.»  sono  sostituite
dalle  seguenti  «Dopo  5  anni  dall'adozione  del  principio  della
competenza  finanziaria  a  regime,  il  fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita' e' determinato sulla base della media, calcolata secondo
le tre modalita' sopra indicate, considerando  solo  gli  incassi  in
c/competenza rispetto agli accertamenti del  quinquennio  precedente,
fermo restando la possibilita' di determinare il rapporto tra incassi
di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi
anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui
dell'anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile
generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n.  1  al  presente
decreto, anche con riferimento al calcolo  della  media  in  sede  di
rendiconto.».