IL DIRETTORE GENERALE 
         per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini 
        e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 
 
  Visto l'art. 9 della legge  11  gennaio  2018,  n.  2  che  prevede
disposizioni per lo sviluppo  della  mobilita'  in  bicicletta  e  la
realizzazione della rete  nazionale  di  percorribilita'  ciclistica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  31
gennaio 2018,  che  modifica  gli  articoli  61  e  164  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  del  codice  della  strada  (di
seguito CdS), e che, oltre alle strutture  portasci  o  portabagagli,
introduce anche l'applicazione di portabiciclette applicate a  sbalzo
posteriormente o anteriormente sugli autobus  da  noleggio,  di  gran
turismo e di linea, di categoria M2 ed M3; 
  Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, recepita con il  decreto
interministeriale  del  6  aprile  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  5   maggio   1998,   che
stabilisce,  per  taluni  veicoli  stradali   che   circolano   nella
comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e
internazionale  e   i   pesi   massimi   autorizzati   nel   traffico
internazionale; 
  Vista  la  direttiva  2002/7/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, recepita con il decreto  ministeriale  12  settembre  2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  7
novembre 2003, che modifica la direttiva 96/53/CE del  Consiglio,  in
base alla quale la lunghezza massima di 13,50 m  per  autobus  a  due
assi e la lunghezza massima di 15,00 m per autobus con  piu'  di  due
assi  non  puo'  essere  superata,  anche  qualora   siano   aggiunte
sovrastrutture amovibili quali i portasci; 
  Vista  la  direttiva  2015/719/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  recepita  con  il  decreto  ministeriale  6  aprile  2017
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9
giugno 2017, di modifica della direttiva 96/53/CE, che  prevede,  per
taluni veicoli stradali che circolano nella comunita', le  dimensioni
massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i  pesi
massimi autorizzati nel traffico internazionale; 
  Visto il decreto 13 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 19 marzo  1997
che  determina  le  caratteristiche  della   struttura   portasci   o
portabagagli applicata  posteriormente  a  sbalzo  negli  autobus  da
noleggio, di gran turismo e di linea; 
  Sentito  il  Servizio  polizia  stradale  del  Dipartimento   della
pubblica sicurezza; 
  Considerata la necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
dell'art. 9 della legge 11 gennaio  2018,  n.  2  e  di  disciplinare
l'applicazione di tali strutture  portabiciclette  nell'ambito  della
circolazione  stradale  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  degli
utilizzatori e degli utenti della strada; 
  Ritenuto opportuno rendere omogenee le disposizioni  relative  alle
strutture  amovibili  portasci,   portabagagli   o   portabiciclette,
applicate a sbalzo sugli autobus da noleggio, di gran  turismo  e  di
linea, di categoria M2 ed M3; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo
  sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani
  e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera  di  tipo
  omologato del veicolo stesso 
 
  E'   ammessa   l'installazione   di   una    struttura    amovibile
portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo  sugli  autobus  da
noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran  turismo
utilizzando il gancio di  traino  a  sfera  di  tipo  omologato  gia'
regolarmente installato sul veicolo stesso, alle seguenti condizioni: 
    1.1 lunghezza: non superiore a  1,20  m  comprensiva  delle  cose
trasportate  (biciclette   installate   perpendicolarmente   all'asse
mediano del veicolo), nel  rispetto  dei  limiti  massimi  di  sagoma
indicati dall'art. 61 del CdS e dalla normativa  europea  relativa  a
masse e dimensioni; 
    1.2. larghezza: non superiore a quella  dell'autoveicolo  con  il
limite massimo di 2,35 m; 
    1.3. altezza: non superiore a 2,50 m; 
    1.4. massa: la massa della struttura applicata,  comprensiva  del
carico, non deve  determinare  il  superamento  della  massa  massima
dell'autobus o il superamento delle masse massime  ammissibili  sugli
assi nonche' la massa corrispondente al carico sugli  assi  sterzanti
anteriori in nessun caso puo' essere inferiore  al  20%  della  massa
massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla  struttura  di
traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista
nell'omologazione del dispositivo di traino; 
    1.5. in caso di ostruzione  anche  parziale  dei  dispositivi  di
illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura amovibile devono
essere installati dispositivi supplementari corrispondenti, in quanto
a numero, genere e tipo, a quelli previsti sul veicolo, nel  rispetto
delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione  visiva  e
di illuminazione, per garantire le  condizioni  di  visibilita'  come
prescritto dall'art. 164, comma 1, del CdS. I  dispositivi  originali
devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche
costruttive del veicolo e, comunque, in conformita' alle prescrizioni
fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento  deve
avvenire   in   modo   automatico   mediante   l'inserimento   o   il
disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci  ausiliarie
ripetute sulla struttura; 
    1.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di
consentire il corretto utilizzo della struttura  portabiciclette,  si
dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS
con le modalita' previste per  il  carrello  appendice  al  quale  la
struttura  portabiciclette  puo'  ritenersi   assimilabile   per   le
specifiche modalita' di utilizzo; 
    1.7. le strutture portabiciclette ed il relativo carico,  qualora
non sia necessario ripetere la  targa  posteriore  ed  i  dispositivi
luminosi,  sono  da  ritenersi  assimilate  al  carico  sporgente  e,
pertanto, dovranno essere indicate  con  l'apposito  segnale  di  cui
all'art. 164, comma 6, del CdS e  all'art.  361  del  regolamento  di
esecuzione emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495; 
    1.8. l'installazione della  struttura  amovibile  portabiciclette
applicata posteriormente a sbalzo sugli  autobus  da  noleggio  e  di
linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il
gancio  di  traino  a  sfera  di  tipo  omologato  gia'  regolarmente
installato sul veicolo stesso, nei casi indicati ai sopracitati punti
1.5 e 1.6, comporta la visita e prova da  parte  degli  Uffici  della
motorizzazione civile (di seguito U.M.C.), ai sensi dell'art. 78  del
CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o  del
documento unico di circolazione e di proprieta'.