Art. 2 Struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso E' ammessa l'installazione di una struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso alle seguenti condizioni: 2.1. lunghezza: non superiore a 1,20 m comprensiva delle cose trasportate (bagagli, sci, biciclette installate perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'art. 61 del CdS e dai regolamenti UE relative a masse e dimensioni; 2.2. larghezza: non superiore a quella dell'autoveicolo con il limite di 2,35 m; 2.3. altezza: non superiore a 2,50 m; 2.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonche' la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso puo' essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Devono essere rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come indicati dal costruttore del veicolo; 2.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo, quelli previsti sul veicolo nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilita' come prescritto dall'art. 164 del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformita' alle prescrizioni fornite dal costruttore e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura; 2.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire l'utilizzo della struttura portasci o portabagagli o portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalita' previste per il carrello appendice al quale la struttura puo' ritenersi assimilabile per le specifiche modalita' di utilizzo; 2.7. le strutture portasci, portabagagli o portabiciclette ed il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilati al carico sporgente, e pertanto dovranno essere indicate con apposito segnale di cui all'art. 164 del CdS e all'art. 361 del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 2.8. l'installazione della struttura amovibile portasci o portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o portabagagli previsti dal costruttore del veicolo stesso, nei casi di cui ai sopracitati punti 2.5 e 2.6, comporta visita e prova da parte degli U.M.C., ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprieta'.