Art. 2 
 
Struttura  amovibile  portasci  o  portabagagli   o   portabiciclette
  applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da  noleggio  e  di
  linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo  utilizzando
  gli attacchi per portasci o portabagagli previsti  dal  costruttore
  del veicolo stesso 
 
  E' ammessa l'installazione di una struttura  amovibile  portasci  o
portabagagli o  portabiciclette  applicata  posteriormente  a  sbalzo
sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e
di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o  portabagagli
previsti dal costruttore del veicolo stesso alle seguenti condizioni: 
    2.1. lunghezza: non superiore a 1,20  m  comprensiva  delle  cose
trasportate (bagagli, sci, biciclette  installate  perpendicolarmente
all'asse mediano del veicolo), nel rispetto  dei  limiti  massimi  di
sagoma indicati dall'art. 61 del CdS e dai regolamenti UE relative  a
masse e dimensioni; 
    2.2. larghezza: non superiore a quella  dell'autoveicolo  con  il
limite di 2,35 m; 
    2.3. altezza: non superiore a 2,50 m; 
    2.4. massa: la massa della struttura applicata,  comprensiva  del
carico, non deve  determinare  il  superamento  della  massa  massima
dell'autobus o il superamento delle masse massime  ammissibili  sugli
assi nonche' la massa corrispondente al carico sugli  assi  sterzanti
anteriori in nessun caso puo' essere inferiore  al  20%  della  massa
massima  tecnicamente  ammissibile  a  pieno  carico.  Devono  essere
rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come
indicati dal costruttore del veicolo; 
    2.5. in caso di ostruzione  anche  parziale  dei  dispositivi  di
illuminazione e segnalazione visiva, sulla  struttura  devono  essere
installati  dispositivi  supplementari  corrispondenti  in  quanto  a
numero, genere e tipo, quelli previsti sul veicolo nel rispetto delle
prescrizioni relative ai dispositivi  di  segnalazione  visiva  e  di
illuminazione,  per  garantire  le  condizioni  di  visibilita'  come
prescritto dall'art. 164 del  CdS.  I  dispositivi  originali  devono
essere  occultati  qualora  sia  consentito   dalle   caratteristiche
costruttive del veicolo e, comunque, in conformita' alle prescrizioni
fornite dal costruttore e il loro inserimento o  disinserimento  deve
avvenire   in   modo   automatico   mediante   l'inserimento   o   il
disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci  ausiliarie
ripetute sulla struttura; 
    2.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di
consentire l'utilizzo  della  struttura  portasci  o  portabagagli  o
portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di  cui
all'art. 100 del CdS  con  le  modalita'  previste  per  il  carrello
appendice al quale la struttura puo' ritenersi  assimilabile  per  le
specifiche modalita' di utilizzo; 
    2.7. le strutture portasci, portabagagli o portabiciclette ed  il
relativo  carico,  qualora  non  sia  necessario  ripetere  la  targa
posteriore e i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilati  al
carico sporgente, e pertanto dovranno essere  indicate  con  apposito
segnale di cui all'art. 164 del CdS e all'art. 361 del regolamento di
esecuzione emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495; 
    2.8.  l'installazione  della  struttura  amovibile   portasci   o
portabagagli o  portabiciclette  applicata  posteriormente  a  sbalzo
sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e
di gran turismo utilizzando gli attacchi per portasci o  portabagagli
previsti dal costruttore del veicolo  stesso,  nei  casi  di  cui  ai
sopracitati punti 2.5 e 2.6, comporta visita e prova da  parte  degli
U.M.C., ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente  aggiornamento
della carta di circolazione o del documento unico di  circolazione  e
di proprieta'.