Art. 3 
 
Struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a  sbalzo
  sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani
  e di gran turismo utilizzando  i  punti  di  attacco  indicati  dal
  costruttore del veicolo 
 
  E'   ammessa   l'installazione   di   una    struttura    amovibile
portabiciclette applicata anteriormente a  sbalzo  sugli  autobus  da
noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran  turismo
utilizzando i punti di attacco indicati dal costruttore  del  veicolo
stesso alle seguenti condizioni: 
    3.1. lunghezza: non superiore a 0,80 m dalla sagoma  propria  del
veicolo comprensiva delle biciclette  installate,  nel  rispetto  dei
limiti massimi di sagoma dei veicoli indicati dall'art. 61 del CdS  e
dai regolamenti UE relativi a masse e dimensioni; 
    3.2.  larghezza:  non  superiore  a  2,00  m  comprensiva   delle
biciclette installate; 
    3.3.  struttura  e  biciclette  non  devono  interferire  con   i
dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva del  veicolo,  con
il sistema di avviso di deviazione della corsia, con  il  dispositivo
avanzato  di  frenatura  d'emergenza  e  con   la   visibilita'   del
conducente; 
    3.4. massa: la massa della struttura applicata,  comprensiva  del
carico, non deve  determinare  il  superamento  della  massa  massima
dell'autobus o il superamento delle masse massime  ammissibili  sugli
assi;  la  massa  corrispondente  al  carico  sugli  assi   sterzanti
anteriori in nessun caso puo' essere inferiore  al  20%  della  massa
massima  tecnicamente  ammissibile  a  pieno  carico.  Devono  essere
rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come
indicati dal costruttore del veicolo; 
    3.5. le  strutture  portabiciclette,  applicate  anteriormente  a
sbalzo sugli autobus  da  noleggio  e  di  linea  urbani,  suburbani,
interurbani e di gran turismo devono essere  sottoposte  a  visita  e
prova da parte degli UU.M.C., ai sensi  dell'art.  78  del  CdS,  con
conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento
unico di circolazione e di proprieta'. 
  Le verifiche e prove da effettuare per ogni veicolo sono: 
    a) verifica delle masse, come indicato al punto 3.4, considerando
la massa del dispositivo portabiciclette, comprensivo degli attacchi,
aumentata della massa di carico prevista in 15 kg per ogni bicicletta
installabile; 
    b)  verifica  della  visibilita'  anteriore  del  conducente:  la
struttura portabiciclette comprensiva del carico  non  deve  arrecare
limitazioni alla visibilita' anteriore del conducente  rispetto  alla
configurazione dello stesso veicolo senza la struttura. Il  campo  di
visibilita' che deve essere assicurato e' quello  indicato  al  punto
15.2.4.6 del regolamento UNECE 46/06. In particolare, la prescrizione
si intende ottemperata qualora venga rispettato il  criterio  fissato
al punto 15.2.4.6.2 computando i 300  mm  anteriori  dal  punto  piu'
avanzato  della  struttura  portabiciclette.  Se  tale  criterio  non
risulta rispettato, e'  necessario  che  il  veicolo  sia  dotato  di
specchio frontale della classe VI e venga verificato il campo  visivo
di cui al punto 15.2.4.6.1 con la precisazione che il piano verticale
trasversale di cui alla lettera b) venga posto 2 m davanti  al  piano
trasversale  verticale,  di  cui  alla  lettera   a),   avendo   come
riferimento il punto piu'  esterno  della  struttura  portabiciclette
anziche' della cabina; 
    c) rispetto  degli  angoli  di  visibilita'  dei  dispositivi  di
illuminazione,  di  segnalazione  visiva  e  della  targa.   Non   e'
consentito lo spostamento o la  replica  degli  stessi  nel  caso  di
ostruzione  anche  parziale  della  loro  visibilita'  ed   efficacia
illuminante; 
    d) rispetto della non interferenza della struttura e del relativo
carico come indicato al punto 3.3 con  i  dispositivi  di  avviso  di
deviazione di corsia e di  frenatura  d'emergenza,  se  presenti  sul
veicolo. Non e' consentita, per tali dispositivi, alcuna modifica; 
    e) rispetto della fascia di ingombro del veicolo,  tenendo  conto
che lo sbalzo anteriore potra' essere allungato di non  oltre  80  cm
dalla sagoma propria del mezzo e lo sbalzo posteriore di  120  cm  al
massimo,   in   caso   di   applicazione   della   struttura    anche
posteriormente.