Art. 3 Struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando i punti di attacco indicati dal costruttore del veicolo E' ammessa l'installazione di una struttura amovibile portabiciclette applicata anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando i punti di attacco indicati dal costruttore del veicolo stesso alle seguenti condizioni: 3.1. lunghezza: non superiore a 0,80 m dalla sagoma propria del veicolo comprensiva delle biciclette installate, nel rispetto dei limiti massimi di sagoma dei veicoli indicati dall'art. 61 del CdS e dai regolamenti UE relativi a masse e dimensioni; 3.2. larghezza: non superiore a 2,00 m comprensiva delle biciclette installate; 3.3. struttura e biciclette non devono interferire con i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva del veicolo, con il sistema di avviso di deviazione della corsia, con il dispositivo avanzato di frenatura d'emergenza e con la visibilita' del conducente; 3.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso puo' essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Devono essere rispettati i limiti massimi di carico previsti per gli attacchi, come indicati dal costruttore del veicolo; 3.5. le strutture portabiciclette, applicate anteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo devono essere sottoposte a visita e prova da parte degli UU.M.C., ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprieta'. Le verifiche e prove da effettuare per ogni veicolo sono: a) verifica delle masse, come indicato al punto 3.4, considerando la massa del dispositivo portabiciclette, comprensivo degli attacchi, aumentata della massa di carico prevista in 15 kg per ogni bicicletta installabile; b) verifica della visibilita' anteriore del conducente: la struttura portabiciclette comprensiva del carico non deve arrecare limitazioni alla visibilita' anteriore del conducente rispetto alla configurazione dello stesso veicolo senza la struttura. Il campo di visibilita' che deve essere assicurato e' quello indicato al punto 15.2.4.6 del regolamento UNECE 46/06. In particolare, la prescrizione si intende ottemperata qualora venga rispettato il criterio fissato al punto 15.2.4.6.2 computando i 300 mm anteriori dal punto piu' avanzato della struttura portabiciclette. Se tale criterio non risulta rispettato, e' necessario che il veicolo sia dotato di specchio frontale della classe VI e venga verificato il campo visivo di cui al punto 15.2.4.6.1 con la precisazione che il piano verticale trasversale di cui alla lettera b) venga posto 2 m davanti al piano trasversale verticale, di cui alla lettera a), avendo come riferimento il punto piu' esterno della struttura portabiciclette anziche' della cabina; c) rispetto degli angoli di visibilita' dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e della targa. Non e' consentito lo spostamento o la replica degli stessi nel caso di ostruzione anche parziale della loro visibilita' ed efficacia illuminante; d) rispetto della non interferenza della struttura e del relativo carico come indicato al punto 3.3 con i dispositivi di avviso di deviazione di corsia e di frenatura d'emergenza, se presenti sul veicolo. Non e' consentita, per tali dispositivi, alcuna modifica; e) rispetto della fascia di ingombro del veicolo, tenendo conto che lo sbalzo anteriore potra' essere allungato di non oltre 80 cm dalla sagoma propria del mezzo e lo sbalzo posteriore di 120 cm al massimo, in caso di applicazione della struttura anche posteriormente.