Art. 4 Disposizioni comuni 4.1. La responsabilita' della sistemazione delle strutture poste a sbalzo portasci o portabagagli o portabiciclette e' regolata dall'art. 164 del CdS. 4.2. Il costruttore della struttura portabiciclette deve rilasciare idonea certificazione di idoneita' all'impiego, oltre ad apposito manuale con le prescrizioni d'installazione e d'uso.