Art. 4 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  4.1. La responsabilita' della sistemazione delle strutture poste  a
sbalzo  portasci  o  portabagagli  o  portabiciclette   e'   regolata
dall'art. 164 del CdS. 
  4.2. Il costruttore della struttura portabiciclette deve rilasciare
idonea certificazione di idoneita'  all'impiego,  oltre  ad  apposito
manuale con le prescrizioni d'installazione e d'uso.