IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
Richiamato lo statuto dell'Universita' della Calabria;
Richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 28 aprile 2023 in merito alle
proposte di modifica degli articoli 2.2, 2.4, 2.5, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1
dello statuto;
Richiamata la delibera assunta dal senato accademico nell'adunanza
del 23 maggio 2023, con la quale sono state approvate le suddette
proposte di modifica;
Richiamata la nota rettorale con la quale il testo delle modifiche
precedentemente menzionate e' stato trasmesso al Ministero
dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di
legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
Preso atto della nota prot. n. 9655 del 28 luglio 2023 con la quale
il Ministero dell'universita' e della ricerca ha comunicato
l'insussistenza di osservazioni da formulare;
Considerato infine, che il direttore della Direzione affari
generali e attivita' negoziale, dott. Alfredo Mesiano, ha rilasciato
parere di regolarita' tecnico amministrativa mediante approvazione
del presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1
L'art. 2.2 dello statuto di Ateneo e' cosi' modificato:
L'elettorato attivo e' costituito:
a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori, il cui
numero e' indicato con ND, salvo quanto previsto al successivo art.
8.1, comma 4;
b) da tutto il personale tecnico-amministrativo, dai dirigenti
di ruolo e dai collaboratori esperti linguistici, il cui numero e'
indicato con NT. Il voto di ognuno degli appartenenti a questa
categoria sara' pesato in maniera che il totale dei voti disponibili
per la categoria stessa rappresenti il 12% degli aventi diritto al
voto denotati alla lettera a) del presente comma;
c) dagli studenti, il cui numero e' indicato con NS, facenti
parte del Consiglio degli studenti dei Consigli di corso di studio,
delle commissioni paritetiche docenti-studenti dei dipartimenti,
nonche' dai rappresentanti degli studenti di dottorato nei Consigli
di dipartimento.
Il voto di ognuno di essi sara' pesato in maniera che il totale dei
voti disponibili per gli studenti sia pari al 6% degli aventi diritto
al voto denotati alla lettera a) del presente comma.
I pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere b) e c) del
presente comma, determinati in fase di costituzione delle liste
elettorali, sulla base delle formule riportate di seguito, saranno
arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale. I pesi
dei voti del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti di
ruolo, PT, nonche' degli studenti, PS, saranno determinati
rispettivamente dalle formule seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Le votazioni si svolgono a distanza di almeno otto ed al piu'
dodici giorni l'una dall'altra. Il candidato eletto e' nominato dal
Ministro competente.