IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni; 
  Richiamato lo statuto dell'Universita' della Calabria; 
  Richiamato  il  parere  favorevole  espresso   dal   Consiglio   di
amministrazione nella seduta  del  28  aprile  2023  in  merito  alle
proposte di modifica degli articoli 2.2, 2.4, 2.5, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1
dello statuto; 
  Richiamata la delibera assunta dal senato accademico  nell'adunanza
del 23 maggio 2023, con la quale sono  state  approvate  le  suddette
proposte di modifica; 
  Richiamata la nota rettorale con la quale il testo delle  modifiche
precedentemente  menzionate   e'   stato   trasmesso   al   Ministero
dell'universita' e della  ricerca  per  il  prescritto  controllo  di
legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989; 
  Preso atto della nota prot. n. 9655 del 28 luglio 2023 con la quale
il  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   ha   comunicato
l'insussistenza di osservazioni da formulare; 
  Considerato  infine,  che  il  direttore  della  Direzione   affari
generali e attivita' negoziale, dott. Alfredo Mesiano, ha  rilasciato
parere di regolarita' tecnico  amministrativa  mediante  approvazione
del presente provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
L'art. 2.2 dello statuto di Ateneo e' cosi' modificato: 
  L'elettorato attivo e' costituito: 
      a) da tutti i professori di ruolo e  dai  ricercatori,  il  cui
numero e' indicato con ND, salvo quanto previsto al  successivo  art.
8.1, comma 4; 
      b) da tutto il personale tecnico-amministrativo, dai  dirigenti
di ruolo e dai collaboratori esperti linguistici, il  cui  numero  e'
indicato con NT. Il  voto  di  ognuno  degli  appartenenti  a  questa
categoria sara' pesato in maniera che il totale dei voti  disponibili
per la categoria stessa rappresenti il 12% degli  aventi  diritto  al
voto denotati alla lettera a) del presente comma; 
      c) dagli studenti, il cui numero e' indicato  con  NS,  facenti
parte del Consiglio degli studenti dei Consigli di corso  di  studio,
delle  commissioni  paritetiche  docenti-studenti  dei  dipartimenti,
nonche' dai rappresentanti degli studenti di dottorato  nei  Consigli
di dipartimento. 
  Il voto di ognuno di essi sara' pesato in maniera che il totale dei
voti disponibili per gli studenti sia pari al 6% degli aventi diritto
al voto denotati alla lettera a) del presente comma. 
  I pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere  b)  e  c)  del
presente comma, determinati  in  fase  di  costituzione  delle  liste
elettorali, sulla base delle formule riportate  di  seguito,  saranno
arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale.  I  pesi
dei voti del personale  tecnico-amministrativo  e  dei  dirigenti  di
ruolo,  PT,  nonche'  degli   studenti,   PS,   saranno   determinati
rispettivamente dalle formule seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Le votazioni si svolgono a distanza  di  almeno  otto  ed  al  piu'
dodici giorni l'una dall'altra. Il candidato eletto e'  nominato  dal
Ministro competente.