Art. 3 
 
L'art. 2.5, comma 3, dello statuto  e'  modificato  come  di  seguito
riportato: 
  3. Sono membri del consiglio di amministrazione: 
    a) il rettore; 
    b) due rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo e'
costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente  all'Ateneo  e
il cui elettorato passivo e' costituito dagli studenti  iscritti  per
la prima volta e non oltre il primo anno  fuori  corso  ai  corsi  di
laurea,  laurea  magistrale,  dottorato  di  ricerca  e   scuola   di
specializzazione dell'Universita' della Calabria; 
    c) cinque membri interni all'Ateneo selezionati in un  elenco  di
nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di  cui  quattro
proposti  dal  rettore  e  designati  dal  senato  accademico  e  uno
appartenente alla  categoria  del  personale  tecnico-amministrativo,
proposto dal senato accademico e designato dal rettore.