Art. 3
L'art. 2.5, comma 3, dello statuto e' modificato come di seguito
riportato:
3. Sono membri del consiglio di amministrazione:
a) il rettore;
b) due rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo e'
costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente all'Ateneo e
il cui elettorato passivo e' costituito dagli studenti iscritti per
la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di
laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuola di
specializzazione dell'Universita' della Calabria;
c) cinque membri interni all'Ateneo selezionati in un elenco di
nominativi formato sulla base di un avviso pubblico, di cui quattro
proposti dal rettore e designati dal senato accademico e uno
appartenente alla categoria del personale tecnico-amministrativo,
proposto dal senato accademico e designato dal rettore.