Art. 4 
 
L'art. 7.1, commi  1,  1-bis,  4  e  4-bis  dello  statuto  e'  cosi'
modificato: 
  1. Le votazioni per l'elezione dei direttori di Dipartimento, delle
scuole di specializzazione  e  delle  altre  strutture,  nonche'  dei
coordinatori dei Consigli dei corsi di studio e dei presidenti  delle
scuole, sono valide, nelle prime due votazioni,  se  vi  abbia  preso
parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
  1-bis. Salvo quanto previsto al successivo art. 8.1,  comma  4,  le
elezioni del rettore sono valide se vi ha preso parte la  maggioranza
assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori e, nelle votazioni
di ballottaggio, se vi ha preso parte almeno il 40% dei professori di
ruolo e dei ricercatori. 
  4. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato dei direttori
di Dipartimento e delle scuole  di  specializzazione  e  delle  altre
strutture, nonche' dei coordinatori dei Consigli dei corsi di  studio
e dei presidenti delle scuole, le elezioni sono  indette  dal  decano
dei professori di  prima  fascia  rispettivamente  del  Dipartimento,
della scuola  di  specializzazione,  del  corso  di  studio  o  della
struttura  interessata.  Le  operazioni  di  voto   devono   comunque
concludersi entro sessanta giorni dal provvedimento di indizione. 
  Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale  e  alla
designazione del suo Presidente, nella persona di  un  professore  di
prima fascia. 
  4-bis.  Le  elezioni  del  rettore  sono  indette  dal  decano  dei
professori di prima fascia nel quarto mese  antecedente  la  scadenza
del mandato e devono concludersi entro quindici giorni dalla scadenza
del mandato stesso. 
  Il decano provvede alla costituzione del  seggio  elettorale,  alla
designazione del suo presidente, nella persona di  un  professore  di
prima fascia. 
  Entro il terzo mese antecedente la scadenza del mandato del rettore
in carica, devono essere presentate le candidature,  sottoscritte  da
almeno dieci membri del corpo elettorale e dal candidato in segno  di
accettazione, al decano  dei  professori  di  ruolo  dell'Ateneo.  Il
decano  avra'  cura  di  indire  pubbliche  riunioni  nelle  quali  i
candidati  esporranno  i  propri  programmi  e  parteciperanno   alla
discussione degli stessi.