Art. 5
L'art. 7.2, comma 1, dello statuto e' modificato come segue:
1. Per le designazioni elettive dei quindici professori di ruolo
ovvero ricercatori di ruolo membri del senato accademico l'elettorato
attivo e' costituito da tutti i professori di ruolo e i ricercatori
in servizio alla data delle votazioni, salvo quanto previsto al
successivo art. 8.1, comma 4.
Risultano eletti:
a) il ricercatore di ruolo o il professore associato che ottiene
il maggior numero di voti;
b) i sette direttori di Dipartimento che ottengono piu' voti;
c) i sette candidati che ottengono piu' voti esclusi quelli gia'
eletti di cui alle lettere a) e b), a condizione che, tra i
complessivi otto membri gia' eletti e i sette candidati eligendi sia
presente almeno un appartenente a ognuna delle macroaree
scientifico-disciplinari definite nell'art. 2.3.
Ove n macroaree non siano rappresentate, risultano eletti soltanto
i 7-n professori o ricercatori piu' votati dopo il primo gia' eletto.
I restanti n posti saranno assegnati ai professori e ricercatori
appartenenti alle n macroaree non rappresentate che abbiano ottenuto
piu' voti.