Art. 5 
 
L'art. 7.2, comma 1, dello statuto e' modificato come segue: 
  1. Per le designazioni elettive dei quindici  professori  di  ruolo
ovvero ricercatori di ruolo membri del senato accademico l'elettorato
attivo e' costituito da tutti i professori di ruolo e  i  ricercatori
in servizio alla data  delle  votazioni,  salvo  quanto  previsto  al
successivo art. 8.1, comma 4. 
  Risultano eletti: 
    a) il ricercatore di ruolo o il professore associato che  ottiene
il maggior numero di voti; 
    b) i sette direttori di Dipartimento che ottengono piu' voti; 
    c) i sette candidati che ottengono piu' voti esclusi quelli  gia'
eletti di cui  alle  lettere  a)  e  b),  a  condizione  che,  tra  i
complessivi otto membri gia' eletti e i sette candidati eligendi  sia
presente  almeno   un   appartenente   a   ognuna   delle   macroaree
scientifico-disciplinari definite nell'art. 2.3. 
  Ove n macroaree non siano rappresentate, risultano eletti  soltanto
i 7-n professori o ricercatori piu' votati dopo il primo gia' eletto. 
  I restanti n posti saranno assegnati ai  professori  e  ricercatori
appartenenti alle n macroaree non rappresentate che abbiano  ottenuto
piu' voti.