Art. 6 
 
L'art. 7.3, comma 1, dello statuto e' modificato come segue: 
  1. Possono essere candidati  alle  elezioni  in  organi  collegiali
dell'Universita' della Calabria soltanto gli studenti iscritti per la
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea,
laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuola di  specializzazione
dell'Universita' della Calabria.