Art. 6 L'art. 7.3, comma 1, dello statuto e' modificato come segue: 1. Possono essere candidati alle elezioni in organi collegiali dell'Universita' della Calabria soltanto gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuola di specializzazione dell'Universita' della Calabria.