Art. 7 L'art. 8.1, comma 4, dello statuto e' modificato come segue: 4. Sino all'esaurimento delle sottoindicate tipologie di ricercatori a tempo determinato, disposto dalla vigente normativa nazionale, e' attribuito il voto pieno ai ricercatori in servizio ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010. Il voto dei ricercatori in servizio ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 e' pesato moltiplicando ciascun voto espresso per un coefficiente pari a 0,10. Tali voti, relativi ai ricercatori in servizio ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, non sono computati ai fini del quorum di cui all'art. 7.1, comma 1-bis, e detta categoria non concorre alla determinazione di ND, di cui al precedente art. 2.2, comma 6.