Art. 7 
 
L'art. 8.1, comma 4, dello statuto e' modificato come segue: 
  4.  Sino   all'esaurimento   delle   sottoindicate   tipologie   di
ricercatori a tempo determinato,  disposto  dalla  vigente  normativa
nazionale, e' attribuito il voto pieno ai ricercatori in servizio  ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010.  Il  voto
dei ricercatori in servizio ai sensi dell'art. 24, comma  3,  lettera
a), legge n. 240/2010 e' pesato moltiplicando ciascun  voto  espresso
per un coefficiente pari a 0,10. Tali voti, relativi  ai  ricercatori
in servizio ai sensi dell'art. 24, comma  3,  lettera  a),  legge  n.
240/2010, non sono computati ai fini del quorum di cui all'art.  7.1,
comma 1-bis, e detta categoria non concorre  alla  determinazione  di
ND, di cui al precedente art. 2.2, comma 6.