Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE)
n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2023/2024.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto
della Valpolicella» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito
internet del Ministero - sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2023
Il dirigente: Cafiero