Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,  entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla  Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo  a  disposizione
ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del  regolamento  (UE)
n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore  nel  territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,  entro  tre
mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  le  modifiche
ordinarie di cui  all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2023/2024. 
  4.  Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato   della
denominazione di origine controllata e garantita  dei  vini  «Recioto
della Valpolicella» di cui all'art. 1  saranno  pubblicati  sul  sito
internet del Ministero - sezione  Qualita'  -  Vini  DOP  e  IGP.  Il
presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 agosto 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero