IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»; Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Vista la direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas; Ritenuta la necessita' di attuare la citata direttiva delegata (UE) 2023/171, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; Decreta: Art. 1 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e' inserito il seguente punto: +-------------+---------------------------+-------------------+ | |Fino allo 0,7 % in peso di | | | |cromo esavalente usato come| | | |agente anticorrosivo nel | | | |fluido di lavoro del | | | |circuito sigillato in | | | |acciaio al carbonio delle | | | |pompe di calore ad |Si applica alla | | |assorbimento funzionanti a |categoria 1 e scade| | |gas per il riscaldamento |il 31 dicembre | |«9 a)-III |degli ambienti e dell'acqua|2026.» | +-------------+---------------------------+-------------------+