IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2 che ha ridenominato  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204   e,   in
particolare,  l'art.  4  che  ha  ridenominato  il  «Ministero  della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica»; 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto  legislativo  4
marzo 2014, n. 27, ai sensi  del  quale  con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provvede
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49   recante
attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del  28
ottobre 2022 che modifica, adeguandolo  al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di
calore ad assorbimento a gas; 
  Ritenuta la necessita' di attuare la citata direttiva delegata (UE)
2023/171, provvedendo, a tal fine, a  modificare  l'allegato  III  al
citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche all'allegato III 
             del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e'
inserito il seguente punto: 
 
   +-------------+---------------------------+-------------------+
   |             |Fino allo 0,7 % in peso di |                   |
   |             |cromo esavalente usato come|                   |
   |             |agente anticorrosivo nel   |                   |
   |             |fluido di lavoro del       |                   |
   |             |circuito sigillato in      |                   |
   |             |acciaio al carbonio delle  |                   |
   |             |pompe di calore ad         |Si applica alla    |
   |             |assorbimento funzionanti a |categoria 1 e scade|
   |             |gas per il riscaldamento   |il 31 dicembre     |
   |«9 a)-III    |degli ambienti e dell'acqua|2026.»             |
   +-------------+---------------------------+-------------------+