Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2023. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' comunicato alla Commissione europea. Roma, 14 luglio 2023 Il Ministro: Pichetto Fratin Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2520