Art. 2 
 
                    Attivita' di studio e ricerca 
 
  1. L'attivita' di studio e ricerca di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera  a)  si  pone  l'obiettivo  di  delineare,  anche  in  chiave
prospettica: 
    a) quali sono i device (es.  televisione,  radio,  connected  TV,
personal computer, smartphone, tablet e  game  console,  etc.)  ed  i
canali e/o piattaforme (radio,  tv,  OTT,  social  media,  streamers,
etc.) attraverso cui i minori fruiscono dei contenuti; 
    b) quali sono i contenuti di cui fruiscono i minori ed  in  quali
fasce orarie; 
    c) quali sono le fonti di informazioni digitali a  cui  attingono
maggiormente i minori e per quali argomenti. 
  La Corte  dei  conti  ha  ammesso  al  visto  ed  alla  conseguente
registrazione il provvedimento, con la modifica dell'art. 2, comma  2
della disposizione, che leggasi nei seguenti termini: 
    2. Per le attivita' di cui al comma 1, la Direzione generale  per
i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del
Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy  entro trenta  giorni
dall'entrata in vigore del  presente  decreto  provvede,  per  l'anno
2023, all'affidamento di un contratto di fornitura del  servizio  per
un importo al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a valere
sulle risorse stanziate sul capitolo 3151, pg. 2 relative al fondo di
cui all'art. 1, comma 360, della legge di bilancio 2023.