Art. 2
Attivita' di studio e ricerca
1. L'attivita' di studio e ricerca di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) si pone l'obiettivo di delineare, anche in chiave
prospettica:
a) quali sono i device (es. televisione, radio, connected TV,
personal computer, smartphone, tablet e game console, etc.) ed i
canali e/o piattaforme (radio, tv, OTT, social media, streamers,
etc.) attraverso cui i minori fruiscono dei contenuti;
b) quali sono i contenuti di cui fruiscono i minori ed in quali
fasce orarie;
c) quali sono le fonti di informazioni digitali a cui attingono
maggiormente i minori e per quali argomenti.
La Corte dei conti ha ammesso al visto ed alla conseguente
registrazione il provvedimento, con la modifica dell'art. 2, comma 2
della disposizione, che leggasi nei seguenti termini:
2. Per le attivita' di cui al comma 1, la Direzione generale per
i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del
Ministero delle imprese e del made in Italy entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto provvede, per l'anno
2023, all'affidamento di un contratto di fornitura del servizio per
un importo al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a valere
sulle risorse stanziate sul capitolo 3151, pg. 2 relative al fondo di
cui all'art. 1, comma 360, della legge di bilancio 2023.