Art. 3
Istituzione tavolo tecnico
1. E' istituito, presso la Direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero
delle imprese e del made in Italy, un Tavolo tecnico con i seguenti
compiti:
a) avvio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto di una consultazione in cui sono audite e chiamate a
partecipare le associazioni di categoria, organismi esperti nella
materia, autorita' competenti, bambini e ragazzi, ai fini
dell'analisi della consapevolezza dei minori su opportunita' e
pericoli nell'utilizzo delle piattaforme on-line e della definizione
di una proposta di regolamentazione e di linee guida che assicurino
la salvaguardia e la tutela dei minori sui media;
b) individuazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, dei criteri per l'emanazione dell'avviso
pubblico per la selezione delle proposte progettuali educative a
tutela dei minori, anche con riguardo alla prevenzione dei possibili
abusi e comportamenti dannosi, secondo i tempi e le modalita' di cui
al successivo art. 4.
2. Al tavolo, cui e' garantita la partecipazione delle persone di
minore eta' attraverso un processo consultivo, partecipano i
referenti dei principali fornitori dei servizi media audiovisivi e
delle piattaforme per la condivisione dei video, oltre ad un
rappresentante delle seguenti amministrazioni ed Autorita':
a) Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
b) Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio civile
universale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
d) Ministero dell'istruzione e del merito;
e) Polizia postale e delle comunicazioni;
f) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
g) Garante per la protezione dei dati personali.
3. I componenti del tavolo tecnico partecipano allo svolgimento
delle attivita' a titolo gratuito.