Art. 2 Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi 1. Sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo n. 102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. 2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 possono coprire, in conformita' a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2472: a) le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»); b) danni a strutture aziendali e ad impianti di produzioni arboree ed arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»); c) costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione» in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 27 «Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti» - comma 3). 3. L'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui al comma 2, lettera a), e' limitata al 70 per cento del costo del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono un indennizzo qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione. 4. L'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui al comma 2, lettere b) e c), e' limitata al 50 per cento del costo del premio assicurativo. 5. L'assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite di cui al comma 2 e non comporta obblighi di indicazione circa il tipo o la quantita' della produzione agricola futura, conformemente all'art. 28, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2022/2472. 6. Gli aiuti di cui al presente articolo non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, non sono limitati a un'unica campagna di assicurazione o un unico gruppo assicurativo e non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo, con un'impresa stabilita, in conformita' con l'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2472.