Art. 2 
 
                       Aiuti per il pagamento 
                       dei premi assicurativi 
 
  1. Sono  concessi  contributi  per  la  sottoscrizione  di  polizze
assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo  n.
102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese  attive
nella produzione primaria di prodotti agricoli. 
  2. Le polizze assicurative di cui al comma 1  possono  coprire,  in
conformita' a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2472: 
    a) le perdite causate  da  avversita'  atmosferiche  assimilabili
alle calamita' naturali (art. 28 «Aiuti per  il  pagamento  di  premi
assicurativi  e   per   i   contributi   finanziari   ai   fondi   di
mutualizzazione»); 
    b) danni a  strutture  aziendali  e  ad  impianti  di  produzioni
arboree ed arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (art.
28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per  i  contributi
finanziari ai fondi di mutualizzazione»); 
    c) costo di rimozione  e  distruzione  degli  animali  morti  per
qualunque  causa  (art.  28  «Aiuti  per  il   pagamento   di   premi
assicurativi  e   per   i   contributi   finanziari   ai   fondi   di
mutualizzazione» in conformita' alle disposizioni di cui all'art.  27
«Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti» - comma 3). 
  3. L'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui al  comma  2,
lettera a), e'  limitata  al  70  per  cento  del  costo  del  premio
assicurativo per contratti assicurativi che prevedono  un  indennizzo
qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione. 
  4. L'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui al  comma  2,
lettere b) e c), e' limitata al 50 per cento  del  costo  del  premio
assicurativo. 
  5. L'assicurazione compensa solo il costo  necessario  per  ovviare
alle perdite di cui al comma 2 e non comporta obblighi di indicazione
circa il tipo  o  la  quantita'  della  produzione  agricola  futura,
conformemente  all'art.  28,  paragrafo  4,  lettere  a)  e  b)   del
regolamento (UE) 2022/2472. 
  6. Gli  aiuti  di  cui  al  presente  articolo  non  ostacolano  il
funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, non  sono
limitati a un'unica campagna  di  assicurazione  o  un  unico  gruppo
assicurativo e non sono subordinati  alla  stipula  di  un  contratto
assicurativo, con un'impresa stabilita, in conformita' con l'art. 28,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2472.