Art. 3 
 
Aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi
  climatici avversi assimilabili a calamita' naturali. 
 
  1.  Si  dispone  l'indennizzo  dei  danni  subiti  alle  produzioni
agricole, alle strutture aziendali ed agli  impianti  produttivi  non
inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in  agricoltura,  a
causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamita'  naturali,
che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione,  come
calcolata  al  successivo  comma  8,  mediante  la   concessione   di
contributi finalizzati a favorire la ripresa economica  e  produttiva
delle microimprese, piccole e medie imprese attive  nella  produzione
agricola primaria ai sensi dell'art. 5, commi  2  e  3,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e  dell'art.  25  del  regolamento
(UE) 2022/2472. 
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli  eventi
di cui al precedente comma e deliberano la proposta  di  declaratoria
di  eccezionalita'  degli  eventi  entro  il  termine  perentorio  di
sessanta giorni, elevabile  a  novanta  in  presenza  di  eccezionali
motivate difficolta'. 
  3. Il Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste  emette  formale   provvedimento   di   riconoscimento
dell'evento climatico  avverso  assimilabile  a  calamita'  naturale,
previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso
e i danni subiti dalle imprese agricole, ai fini dell'attivazione del
regime di aiuto. 
  4. Il regime di aiuto deve  essere  attivato  entro  tre  anni  dal
verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una  calamita'
naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a
decorrere da tale data in conformita' a quanto disposto dall'art. 25,
comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472. 
  5. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), del regolamento (UE)
2022/2472,  sono  indennizzabili  esclusivamente  i  danni  per   cui
sussista un nesso causale diretto con gli  eventi  climatici  avversi
indicati al comma 1. 
  6. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti
come  conseguenza  diretta  dell'evento  climatico  avverso,   previa
valutazione  dell'autorita'  regionale   competente   designata   per
l'istruttoria; i danni calcolati  includono  la  perdita  di  reddito
dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola
e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili,
attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. 
  7. I danni materiali alle strutture  aziendali  sono  calcolati  in
base ai costi di riparazione o al valore economico degli stessi prima
del verificarsi dell'evento atmosferico avverso assimilabile  ad  una
calamita' naturale; tale calcolo non supera i costi di riparazione  o
la diminuzione del valore  equo  di  mercato  a  seguito  dell'evento
atmosferico avverso assimilabile ad una calamita' naturale, ossia  la
differenza tra il  valore  delle  strutture  immediatamente  prima  e
immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai  danni
devono detratti i costi  non  sostenuti  e  possono  essere  aggiunti
eventuale  maggiori  costi  sostenuti  dal   beneficiario   a   causa
dell'evento atmosferico avverso assimilabile alla calamita' naturale. 
  8. La perdita di  reddito  a  livello  di  singoli  beneficiari  e'
calcolata sottraendo: 
    a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti
agricoli  ottenuti  nell'anno  in  cui  si  e'  verificato   l'evento
atmosferico avverso assimilabile ad una  calamita'  naturale  per  il
prezzo medio di vendita ricavato nello  stesso  anno,  dal  risultato
ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti  agricoli  ottenuti
nei tre anni precedenti l'avversita' assimilabile  ad  una  calamita'
naturale o da una media triennale basata sui cinque  anni  precedenti
l'avversita' atmosferica  assimilabile  ad  una  calamita'  naturale,
escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato per  il  prezzo
medio di vendita. La riduzione puo' essere calcolata a livello  annuo
di produzione dell'azienda agricola o livello  delle  colture  o  del
bestiame  a  seconda  che  siano  state  danneggiate  entrambe  o  le
strutture aziendali ovvero solo le colture o solo il bestiame. 
  9. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo  sono  ridotti
al 50%,  salvo  quando  sono  accordati  a  beneficiari  che  abbiano
stipulato una polizza assicurativa di almeno il 50% della  produzione
media annua o del reddito ricavato  dalla  produzione  e  dei  rischi
climatici statisticamente piu'  frequenti  per  cui  e'  prevista  la
copertura assicurativa. 
  10. Gli aiuti e  gli  eventuali  pagamenti  ricevuti  a  titolo  di
indennizzo delle perdite, compresi quelli  percepiti  nell'ambito  di
altre misure nazionali o unionali o in virtu' di polizze assicurative
relative ai danni  indennizzati,  sono  limitati  all'80%  dei  costi
ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90% nelle
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di  cui
all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013  ai  sensi  dell'art.  154  del
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del
2 dicembre 2021. 
  11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale sull'IVA.