Art. 3 Aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali. 1. Si dispone l'indennizzo dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione, come calcolata al successivo comma 8, mediante la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'art. 25 del regolamento (UE) 2022/2472. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficolta'. 3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese agricole, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto. 4. Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data in conformita' a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472. 5. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472, sono indennizzabili esclusivamente i danni per cui sussista un nesso causale diretto con gli eventi climatici avversi indicati al comma 1. 6. Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso, previa valutazione dell'autorita' regionale competente designata per l'istruttoria; i danni calcolati includono la perdita di reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione. 7. I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamita' naturale; tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamita' naturale, ossia la differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale. Ai danni devono detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuale maggiori costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento atmosferico avverso assimilabile alla calamita' naturale. 8. La perdita di reddito a livello di singoli beneficiari e' calcolata sottraendo: a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si e' verificato l'evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamita' naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversita' assimilabile ad una calamita' naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversita' atmosferica assimilabile ad una calamita' naturale, escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato per il prezzo medio di vendita. La riduzione puo' essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o livello delle colture o del bestiame a seconda che siano state danneggiate entrambe o le strutture aziendali ovvero solo le colture o solo il bestiame. 9. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti al 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente piu' frequenti per cui e' prevista la copertura assicurativa. 10. Gli aiuti e gli eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtu' di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80% dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 154 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021. 11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.