Art. 4 
 
                  Beneficiari e casi di esclusione 
 
  1. Possono beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 2 e  3  del
presente decreto le microimprese, piccole e medie imprese attive  nel
settore della produzione agricola primaria dei prodotti  agricoli  di
cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca  e
dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del  regolamento  (UE)  n.
1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, colpite dall'evento
climatico avverso assimilabile a calamita' naturale,  che  soddisfino
le condizioni di cui al presente decreto. 
  2. Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto e al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102: 
    a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato  I  al
regolamento (UE) 2022/2472; 
    b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2,  paragrafo  1,
punto (59) del regolamento (UE) 2022/2472, ad eccezione  degli  aiuti
destinati  a  indennizzare   le   perdite   causate   da   avversita'
atmosferiche assimilabili a calamita' naturali,  ai  sensi  dell'art.
25,  a  condizione  che  l'impresa  sia   diventata   un'impresa   in
difficolta' a causa delle perdite causate dagli eventi in questione; 
    c) i soggetti destinatari di un ordine  di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 4,  del  regolamento
(UE) 2022/2472.