Art. 4 Beneficiari e casi di esclusione 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale, che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto. 2. Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2472; b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) 2022/2472, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, ai sensi dell'art. 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficolta' a causa delle perdite causate dagli eventi in questione; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 4, del regolamento (UE) 2022/2472.