Art. 6 Presentazione delle domande di indennizzo dei danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali. 1. Gli aiuti di cui all'art. 3 del presente decreto sono concessi a seguito dell'adozione del pertinente provvedimento regionale e all'emissione del provvedimento formale di cui al comma 3 del citato articolo, previa presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario, secondo le modalita' previste dalla regione territorialmente competente ed entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 102/2004.