Art. 6 
 
Presentazione delle  domande  di  indennizzo  dei  danni  causati  da
  avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali. 
 
  1. Gli aiuti di cui all'art. 3 del presente decreto sono concessi a
seguito  dell'adozione  del  pertinente  provvedimento  regionale   e
all'emissione del provvedimento formale di cui al comma 3 del  citato
articolo, previa presentazione della domanda di aiuto  da  parte  del
beneficiario,   secondo   le   modalita'   previste   dalla   regione
territorialmente competente ed entro il termine stabilito dall'art. 5
del decreto legislativo n. 102/2004.