Art. 9 Trasparenza e relazioni 1. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2022/2472, il Ministero pubblichera' il regime di aiuto sul proprio sito internet politicheagricole.it - fornendo le informazioni previste secondo il formato di cui all'allegato III del medesimo regolamento; le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione nella consultazione della trasparenza del registro SIAN e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso. 2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento (UE) 2022/2472, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto, elaborata secondo il modello standardizzato di cui all'allegato II del citato regolamento, e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore dello stesso. 3. Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472, il Ministero trasmettera' alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, contenente, tra l'altro, le informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificati gli eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali di cui all'art. 25 del medesimo regolamento. 4. Il sostegno di cui al presente regime di aiuto puo' essere concesso solo dopo il ricevimento da parte della Commissione del numero di identificazione individuato dal codice SANI che sara' comunicato alle amministrazioni concedenti, insieme al SIAN CAR, per ottemperare all'obbligo di registrazione degli aiuti di Stato.