Art. 9 
 
                       Trasparenza e relazioni 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  9  del  regolamento  (UE)  2022/2472,  il
Ministero pubblichera' il regime di aiuto sul proprio  sito  internet
politicheagricole.it - fornendo le informazioni previste  secondo  il
formato  di  cui  all'allegato  III  del  medesimo  regolamento;   le
informazioni  sono  organizzate  ed  accessibili  al  pubblico  senza
restrizione nella consultazione della trasparenza del registro SIAN e
rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto
e' stato concesso. 
  2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento (UE)  2022/2472,
la sintesi delle informazioni relative al presente regime  di  aiuto,
elaborata secondo il modello standardizzato di  cui  all'allegato  II
del  citato  regolamento,  e'  trasmessa  alla  Commissione   europea
mediante il  sistema  di  notifica  elettronica  entro  venti  giorni
lavorativi dall'entrata in vigore dello stesso. 
  3. Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, lettera b), del  regolamento
(UE) 2022/2472, il Ministero trasmettera' alla Commissione in formato
elettronico una relazione annuale, di cui al Capo III del regolamento
(CE)  n.  794/2004,  contenente,   tra   l'altro,   le   informazioni
meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui
si sono  verificati  gli  eventi  climatici  avversi  assimilabili  a
calamita' naturali di cui all'art. 25 del medesimo regolamento. 
  4. Il sostegno di cui al  presente  regime  di  aiuto  puo'  essere
concesso solo dopo il ricevimento  da  parte  della  Commissione  del
numero di identificazione  individuato  dal  codice  SANI  che  sara'
comunicato alle amministrazioni concedenti, insieme al SIAN CAR,  per
ottemperare all'obbligo di registrazione degli aiuti di Stato.