Art. 4 
 
                    Compiti dell'Amministrazione 
 
  1. L'amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a): 
    a) assicura, con appositi decreti, l'applicazione delle circolari
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di cui all'art. 1,
comma 1, lettere a) e b); 
    b) svolge, anche  avvalendosi  di  un  organismo-WIG,  i  compiti
derivanti dall'applicazione del presente decreto; 
    c) autorizza gli enti tecnici di cui  all'art.  3,  primo  comma,
lettera f), della legge 5 giugno 1962, n. 616, ad operare in qualita'
di organismi-WIG.