Art. 4
Compiti dell'Amministrazione
1. L'amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
a) assicura, con appositi decreti, l'applicazione delle circolari
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di cui all'art. 1,
comma 1, lettere a) e b);
b) svolge, anche avvalendosi di un organismo-WIG, i compiti
derivanti dall'applicazione del presente decreto;
c) autorizza gli enti tecnici di cui all'art. 3, primo comma,
lettera f), della legge 5 giugno 1962, n. 616, ad operare in qualita'
di organismi-WIG.