IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
                   nella seduta del 20 luglio 2023 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione
12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1°  gennaio  2021,  per
«rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in  vista  del
perseguimento degli obiettivi  in  materia  di  sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che  a  decorrere  dalla  medesima  data,  nella  legge  27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in  particolare,
l'art.  12,  comma  3,  il  quale  dispone  che  il  Fondo  sanitario
nazionale, di seguito anche FSN, sia ripartito dal CIPE, oggi CIPESS,
su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  (di  seguito  anche  Conferenza
Stato-regioni); 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  «Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica» e, in  particolare,  l'art.
1, commi 34 e 34-bis, il quale prevede che il CIPE, su  proposta  del
Ministro della salute,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-regioni,
vincoli quote del Fondo sanitario nazionale per la  realizzazione  di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile», che all'art. 11  delega  il  Governo  ad
adottare    uno    o    piu'    decreti    legislativi    finalizzati
all'individuazione di nuovi servizi a forte  valenza  socio-sanitaria
erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale, di seguito anche SSN; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,
recante «Individuazione  di  nuovi  servizi  erogati  dalle  farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in
materia di indennita' di residenza per i titolari di farmacie rurali,
a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69», con il quale
vengono definiti i  nuovi  compiti  e  funzioni  assistenziali  delle
farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN; 
  Visti i commi da 403 a 406 dell'art.  1  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,
che prevedono, per  il  triennio  2018-2020,  in  nove  regioni,  una
sperimentazione  per  la  remunerazione  delle  prestazioni  e  delle
funzioni assistenziali previste dal citato decreto legislativo n. 153
del 2009 erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN  a  valere
sulle  risorse  vincolate  alla  realizzazione  degli  obiettivi   di
carattere prioritario e di rilievo nazionale (Obiettivi di piano)  di
cui all'art. 1, commi 34 e 34 bis, della  citata  legge  n.  662  del
1996; 
  Visto il comma 461 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il
quale integra con i commi 406-bis e 406-ter il citato  art.  1  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, con i quali viene a) prorogata per il
biennio 2021-2022 la sperimentazione di cui al comma 403,  b)  estesa
anche alle restanti regioni a statuto ordinario  la  sperimentazione,
c) autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuna annualita'; 
  Visto, altresi', il comma 462 del citato art. 1 della legge n.  160
del 2019, il comma 420 dell'art. 1 della legge 30 dicembre  2020,  n.
178,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2021-2023»
nonche' il comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge 24  marzo  2022,
n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure
di  contrasto  alla  diffusione   dell'epidemia   da   COVID-19,   in
conseguenza della  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  e  altre
disposizioni  in  materia  sanitaria»,  introdotto  dalla  legge   di
conversione 19 maggio 2022, n. 52,  che  integrano  i  compiti  e  le
funzioni assistenziali delle farmacie operanti in convenzione con  il
SSN previste all'art. 1 del citato decreto  legislativo  n.  153  del
2009; 
  Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni in data
17 ottobre 2019 (Rep. atti n. 167/CSR) contenente, in  dettaglio,  le
linee di indirizzo da seguire  per  l'attuazione  dei  nuovi  servizi
erogati dalle farmacie; 
  Considerato che questo Comitato per  quanto  riguarda  l'annualita'
2021 ha provveduto al relativo riparto con propria delibera n. 18 del
14 aprile  2022  mentre  ha  rinviato  la  ripartizione  della  quota
relativa   all'annualita'   2022    ad    un    momento    successivo
all'approvazione del riparto delle disponibilita' finanziarie del SSN
per l'anno 2022 ed in  particolare  della  relativa  delibera  CIPESS
concernente il riparto delle  risorse  vincolate  alla  realizzazione
degli obiettivi di  carattere  prioritario  e  di  rilievo  nazionale
(Obiettivi di piano) per l'anno 2022; 
  Vista la delibera di questo Comitato dell'8 febbraio  2023,  n.  5,
concernente il riparto tra le regioni delle  risorse  vincolate  alla
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e  di  rilievo
nazionale per l'anno 2022 ed in particolare il punto 5 della  lettera
b) con il quale viene accantonata la somma di euro 25.300.000 per  la
remunerazione, relativamente all'anno 2022, dei nuovi servizi erogati
dalle farmacie nell'ambito del  SSN,  ai  sensi  dell'art.  1,  commi
406-bis e 406-ter, della citata legge n. 205 del 2017; 
  Vista la nota del Capo di  Gabinetto  del  Ministro  della  salute,
prot. 7273, del 28 aprile 2023, con la quale viene confermata,  anche
in relazione all'annualita' 2022, la medesima proposta  del  Ministro
della salute gia' trasmessa con nota n.  5790  del  1°  aprile  2022,
concernente  la  ripartizione  delle  prestazioni  e  delle  funzioni
assistenziali previste dall'art. 1 del citato decreto legislativo  n.
153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del  SSN  per
il biennio 2021-2022; 
  Considerato che il criterio di riparto individuato  nella  proposta
e'  quello  relativo  alla  quota  di  accesso   delle   regioni   al
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per  l'anno
2021; 
  Considerato che, analogamente a quanto previsto per l'attivita'  di
sperimentazione  riferita  al  triennio  2018-2020,  l'attivita'   di
sperimentazioni  relativa  al  biennio  2021-2022  e'  sottoposta   a
monitoraggio da  parte  del  «Comitato  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione dei LEA» e del «Tavolo di verifica degli adempimenti»
istituiti, rispettivamente, con  gli  articoli  9  e  12  dell'intesa
sancita dalla Conferenza Stato-regioni in data 23  marzo  2005  (rep.
atti n. 2271/CSR); 
  Vista la  normativa  che  stabilisce  che  le  regioni  e  province
autonome provvedono al finanziamento del  SSN  nei  propri  territori
senza alcun  apporto  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  e,  in
particolare, l'art. 34, comma 3, della legge  23  dicembre  1994,  n.
724, recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,
relativo alla Regione Valle  d'Aosta  e  alle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662  del
1996, relativo alla Regione Friuli Venezia Giulia e l'art.  1,  comma
836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del
2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa
sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 30 marzo 2022 (rep. atti n. 41/CSR); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE
28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica»,  cosi'   come
modificata dalla delibera CIPE  15  dicembre  2020,  n.  79,  recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della
delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato  condiviso
con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di  cui  all'art.
5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono  espresse  positivamente
nella citata nota congiunta; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge  27
febbraio 1967, n. 48 e successive modificazioni e  integrazioni,  «In
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia  e
delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso.  In
caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le
relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano  per
eta'» 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. La somma complessiva di euro 25.300.000, a valere sulle  risorse
del Fondo sanitario nazionale 2022 e accantonata con delibera  CIPESS
8 febbraio 2023, n. 5  (punto  5  della  lettera  b)  concernente  il
riparto delle risorse vincolate alla  realizzazione  degli  obiettivi
prioritari e di  rilievo  nazionale,  e'  ripartita  tra  le  regioni
ordinarie e la  Regione  Siciliana  come  da  allegata  tabella,  che
costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2. L'importo di cui al punto  1  e'  finalizzato  al  finanziamento
della sperimentazione dei  nuovi  servizi  e  funzioni  assistenziali
delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il SSN
previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.  153,
ed integrato dal comma 462 dell'art. 1 della legge n. 160  del  2019,
dal comma 420 dell'art. 1 della legge n. 178 del  2020,  nonche'  dal
comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 34 del 2022  cosi'  come
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  52  del  2022,  tutti
commi richiamati in premessa. 
  3. L'erogazione alle regioni delle  risorse  oggetto  del  presente
riparto avverra' nella misura del 70 per cento a  titolo  di  acconto
successivamente alla valutazione positiva del cronoprogramma da parte
del «Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei  LEA»  e
del «Tavolo di verifica degli adempimenti», mentre il restante 30 per
cento sara' erogato successivamente all'approvazione,  da  parte  dei
citati  organismi  tecnici   collegiali,   della   relazione   finale
contenente  tutte  le  informazioni  sulle  attivita'  effettivamente
svolte. 
 
                                        Il Vice Presidente: Giorgetti 
Il segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1119