Art. 2
Beneficiari del contributo
1. Il contributo e' erogato alle persone fisiche che, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
sostengono spese per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis,
primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, e siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) che il richiedente abbia un reddito di riferimento,
determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge
n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;
b) che il richiedente sia titolare di diritto di proprieta' o di
diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare oggetto
dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini,
sull'unita' immobiliare facente parte del condominio;
c) che l'unita' immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad
abitazione principale del richiedente.