Art. 5
Modalita' di determinazione del contributo
1. Nell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, il richiedente indica
l'importo del contributo richiesto che non puo' essere superiore al
10 per cento delle spese ammesse al contributo ai sensi dell'art. 3.
2. L'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo da
erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale
tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei
contributi richiesti con le istanze di cui all'art. 4. Detto
ammontare e' determinato come segue:
a) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse
stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti e'
superiore al 100 per cento, il contributo e' pari al 100 per cento
dell'importo richiesto;
b) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse
stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti e'
compreso fra il 10 e il 100 per cento, il contributo si determina
applicando all'importo richiesto la percentuale risultante;
c) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse
stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti e'
inferiore al 10 per cento, il contributo si determina applicando
all'importo richiesto la percentuale del 10 per cento.
3. Nel caso in cui il contributo e' determinato secondo quanto
previsto al comma 2, lettera c), il contributo stesso e' erogato,
fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell'ordine
cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti
nel periodo di cui all'art. 3, comma 3.
4. La percentuale di cui al comma 2 e' comunicata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine
fissato nel provvedimento di cui all'art. 4, comma 3.