Art. 2 Tenuta e pubblicita' della sezione speciale 1. Il presente decreto disciplina le modalita' con le quali la sezione speciale e' resa pubblica, le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione nonche' la cancellazione. 2. La Direzione generale del Ministero cura le procedure di cui al comma 1, la pubblicazione sul sito istituzionale della sezione speciale e i relativi aggiornamenti, nonche' le relative comunicazioni alla Commissione europea.