Art. 2 
 
             Tenuta e pubblicita' della sezione speciale 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  modalita'  con  le  quali  la
sezione speciale e' resa pubblica, le procedure per la  presentazione
della richiesta di iscrizione nonche' la cancellazione. 
  2. La Direzione generale del Ministero cura le procedure di cui  al
comma 1,  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  sezione
speciale  e   i   relativi   aggiornamenti,   nonche'   le   relative
comunicazioni alla Commissione europea.