Art. 4 
 
                      Procedimento d'iscrizione 
 
  1. La  Direzione  generale  del  Ministero  conclude  l'istruttoria
relativa alle richieste di iscrizione alla sezione speciale ed adotta
il relativo provvedimento finale con decreto del  direttore  generale
entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda  di  cui
all'art. 3. 
  2. Qualora la Direzione generale del Ministero richieda  notizie  o
documenti in relazione alla domanda presentata, il termine di cui  al
comma 1 e' sospeso per una sola volta e per un periodo non  superiore
a  trenta  giorni.  Qualora  l'associazione  o   l'ente   richiedente
l'iscrizione non ottemperi alla richiesta  entro  trenta  giorni,  il
procedimento   e'   concluso    con    provvedimento    di    diniego
dell'iscrizione. 
  3. Il  provvedimento  finale  di  cui  al  comma  1  e'  comunicato
all'associazione o all'ente interessato e, in caso  di  provvedimento
favorevole, viene pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale  del
Ministero.