Art. 4 Procedimento d'iscrizione 1. La Direzione generale del Ministero conclude l'istruttoria relativa alle richieste di iscrizione alla sezione speciale ed adotta il relativo provvedimento finale con decreto del direttore generale entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'art. 3. 2. Qualora la Direzione generale del Ministero richieda notizie o documenti in relazione alla domanda presentata, il termine di cui al comma 1 e' sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora l'associazione o l'ente richiedente l'iscrizione non ottemperi alla richiesta entro trenta giorni, il procedimento e' concluso con provvedimento di diniego dell'iscrizione. 3. Il provvedimento finale di cui al comma 1 e' comunicato all'associazione o all'ente interessato e, in caso di provvedimento favorevole, viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.