Art. 5 
 
         Verifica periodica della sussistenza dei requisiti 
 
  1. La Direzione generale del Ministero verifica, almeno ogni cinque
anni dalla data di ultima verifica, la permanenza in capo  agli  enti
iscritti  nella  sezione  speciale  dei  requisiti  di  cui  all'art.
140-quinquies, comma 2, del  codice  del  consumo.  L'istruttoria  e'
conclusa entro novanta  giorni  dall'avvio  del  procedimento  ed  il
relativo provvedimento finale e' adottato con decreto  del  direttore
generale. 
  2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, la Direzione  generale
del Ministero richiede agli enti iscritti nella sezione  speciale  la
seguente documentazione: 
    a)   Dichiarazione   sostitutiva    sottoscritta    dal    legale
rappresentante dell'associazione o dell'ente,  resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, secondo la  modulistica  pubblicata  sul  sito
istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte  le
dichiarazioni e dei documenti presentati in fase di iscrizione  o  in
fase di ultima verifica effettuata, corredate di  nuova  copia  dello
statuto e della relativa documentazione, con evidenziazione di  tutte
le eventuali variazioni intervenute; 
    b) Relazione atta a  dimostrare  l'attivita'  pubblica  effettiva
svolta  a  tutela  degli  interessi  dei  consumatori   nel   periodo
decorrente dall'ultima  verifica  effettuata,  resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
    c) Documentazione idonea a dimostrare che l'associazione o l'ente
rende pubblico sul proprio sito internet e con eventuali altri  mezzi
appropriati lo statuto e  una  sintetica  descrizione  dell'attivita'
svolta,  redatta  in  un   linguaggio   semplice   e   comprensibile,
comprensiva delle informazioni relative  alla  propria  costituzione,
all'oggetto sociale, all'attivita'  effettivamente  svolta  a  tutela
degli  interessi  dei  consumatori,  all'iscrizione   nella   sezione
speciale dell'elenco di cui all'art.  137  del  codice  del  consumo,
all'inesistenza  di  procedure  per  la  regolazione  dell'insolvenza
aperte nei propri confronti, alla propria  indipendenza,  nonche'  di
informazioni sulle proprie fonti di finanziamento; 
    d) Copia dei bilanci di esercizio approvati dalla data di  ultima
verifica, con  particolare  evidenza  delle  fonti  di  finanziamento
pubbliche e private. 
  3. Le associazioni iscritte nell'elenco di  cui  all'art.  137  del
codice del consumo ai  fini  della  verifica  periodica  possono  non
trasmettere la documentazione di cui al comma  2,  lettere  b)  e  d)
laddove gia' in possesso della Direzione generale. 
  4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, la Direzione  generale
del Ministero puo' richiedere all'associazione o all'ente interessato
chiarimenti e documentazione,  da  trasmettere  entro  trenta  giorni
dalla ricezione della richiesta. Nel caso di richiesta di chiarimenti
o documentazione, il termine di cui al comma 1  e'  sospeso  per  una
sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.