Art. 5 Verifica periodica della sussistenza dei requisiti 1. La Direzione generale del Ministero verifica, almeno ogni cinque anni dalla data di ultima verifica, la permanenza in capo agli enti iscritti nella sezione speciale dei requisiti di cui all'art. 140-quinquies, comma 2, del codice del consumo. L'istruttoria e' conclusa entro novanta giorni dall'avvio del procedimento ed il relativo provvedimento finale e' adottato con decreto del direttore generale. 2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, la Direzione generale del Ministero richiede agli enti iscritti nella sezione speciale la seguente documentazione: a) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte le dichiarazioni e dei documenti presentati in fase di iscrizione o in fase di ultima verifica effettuata, corredate di nuova copia dello statuto e della relativa documentazione, con evidenziazione di tutte le eventuali variazioni intervenute; b) Relazione atta a dimostrare l'attivita' pubblica effettiva svolta a tutela degli interessi dei consumatori nel periodo decorrente dall'ultima verifica effettuata, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) Documentazione idonea a dimostrare che l'associazione o l'ente rende pubblico sul proprio sito internet e con eventuali altri mezzi appropriati lo statuto e una sintetica descrizione dell'attivita' svolta, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria costituzione, all'oggetto sociale, all'attivita' effettivamente svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, all'inesistenza di procedure per la regolazione dell'insolvenza aperte nei propri confronti, alla propria indipendenza, nonche' di informazioni sulle proprie fonti di finanziamento; d) Copia dei bilanci di esercizio approvati dalla data di ultima verifica, con particolare evidenza delle fonti di finanziamento pubbliche e private. 3. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo ai fini della verifica periodica possono non trasmettere la documentazione di cui al comma 2, lettere b) e d) laddove gia' in possesso della Direzione generale. 4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, la Direzione generale del Ministero puo' richiedere all'associazione o all'ente interessato chiarimenti e documentazione, da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso di richiesta di chiarimenti o documentazione, il termine di cui al comma 1 e' sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.