Art. 6 
 
                      Verifica su segnalazione 
 
  1. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve  in
ordine al possesso dei requisiti  previsti  dall'art.  140-quinquies,
comma 2, del codice del consumo  da  parte  di  un  ente  legittimato
all'esperimento  di  azioni  rappresentative   transfrontaliere,   la
Direzione generale del Ministero verifica la  sussistenza  di  questi
ultimi  secondo  quanto  previsto  dall'art.  5,  commi  1,  2  e  3,
richiedendo, se del caso, ogni ulteriore  elemento  e  documentazione
necessari al fine di verificare  l'effettiva  sussistenza  di  quanto
dichiarato dall'associazione o dall'ente in sede di iscrizione  o  di
verifica periodica. 
  2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, la Direzione  generale
del Ministero puo' stipulare  appositi  protocolli  d'intesa  con  la
Guardia di finanza.