Art. 6
Verifica su segnalazione
1. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve in
ordine al possesso dei requisiti previsti dall'art. 140-quinquies,
comma 2, del codice del consumo da parte di un ente legittimato
all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere, la
Direzione generale del Ministero verifica la sussistenza di questi
ultimi secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 1, 2 e 3,
richiedendo, se del caso, ogni ulteriore elemento e documentazione
necessari al fine di verificare l'effettiva sussistenza di quanto
dichiarato dall'associazione o dall'ente in sede di iscrizione o di
verifica periodica.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, la Direzione generale
del Ministero puo' stipulare appositi protocolli d'intesa con la
Guardia di finanza.