Art. 7 
 
                Cancellazione dalla sezione speciale 
 
  1. Nel caso in cui rilevi la carenza di uno o piu' dei requisiti di
cui all'art. 140-quinquies, comma 2, del codice  del  consumo,  anche
nell'ambito delle verifiche di cui agli articoli 5 e 6, la  Direzione
generale del Ministero procede alla cancellazione dell'associazione o
dell'ente dalla sezione speciale, previa comunicazione di  avvio  del
relativo procedimento. 
  2. Nel caso di cancellazione o di sospensione, ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012,  n.  260,  di
un'associazione iscritta nell'elenco di cui all'art. 137  del  codice
del consumo, la Direzione generale del Ministero procede ad  adottare
il relativo  provvedimento  di  cancellazione  dell'ente  legittimato
dalla sezione speciale. 
  3. Il provvedimento di cancellazione di cui ai commi 1  e  2  viene
adottato con decreto del direttore generale della Direzione  generale
del Ministero. 
  4. Gli enti legittimati che intendano richiedere  la  cancellazione
dalla sezione speciale presentano la relativa richiesta  sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante alla  Direzione  generale  del
Ministero,  che   procedera'   ad   emanare   il   provvedimento   di
cancellazione con decreto del direttore generale.