Art. 7 Cancellazione dalla sezione speciale 1. Nel caso in cui rilevi la carenza di uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 140-quinquies, comma 2, del codice del consumo, anche nell'ambito delle verifiche di cui agli articoli 5 e 6, la Direzione generale del Ministero procede alla cancellazione dell'associazione o dell'ente dalla sezione speciale, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento. 2. Nel caso di cancellazione o di sospensione, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260, di un'associazione iscritta nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, la Direzione generale del Ministero procede ad adottare il relativo provvedimento di cancellazione dell'ente legittimato dalla sezione speciale. 3. Il provvedimento di cancellazione di cui ai commi 1 e 2 viene adottato con decreto del direttore generale della Direzione generale del Ministero. 4. Gli enti legittimati che intendano richiedere la cancellazione dalla sezione speciale presentano la relativa richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante alla Direzione generale del Ministero, che procedera' ad emanare il provvedimento di cancellazione con decreto del direttore generale.