Art. 8 
 
Legittimazione  degli  organismi  pubblici   indipendenti   e   delle
  associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.  137  del  codice
  del consumo 
 
  1.  Gli  organismi  pubblici  indipendenti  che  intendono   essere
legittimati   a   esperire   azioni   rappresentative   nazionali   e
transfrontaliere trasmettono la relativa  comunicazione  sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante alla  Direzione  generale  del
Ministero. 
  2. Le associazioni iscritte nell'elenco previsto dall'art. 137  del
Codice del consumo che intendono essere legittimate a esperire azioni
rappresentative  nazionali  trasmettono  la  relativa   comunicazione
sottoscritta digitalmente dal legale  rappresentante  alla  Direzione
generale del Ministero. 
  3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e  2  devono  essere  inviate
all'indirizzo Pec: dgmccnt.div03@pec.mise.gov.it 
  4. Gli  organismi  pubblici  indipendenti  e  le  associazioni  che
intendono rinunciare alla legittimazione presentano apposita  istanza
secondo le modalita' previste dai commi 1 e 2. 
  5. Della legittimazione e'  data  notizia  sul  sito  internet  del
Ministero e comunicazione agli organismi pubblici indipendenti e alle
associazioni interessati. 
  6. La Direzione generale del Ministero  comunica  alla  Commissione
europea l'avvenuta legittimazione o la rinuncia. 
  7. Nel caso di cancellazione o di sospensione ai sensi del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre  2012,  n.  260  di
un'associazione dall'elenco  di  cui  all'art.  137  del  codice  del
consumo, la Direzione generale del Ministero  provvede  a  comunicare
l'intervenuta perdita  di  legittimazione  all'associazione,  dandone
comunicazione alla Commissione europea.