Art. 8 Legittimazione degli organismi pubblici indipendenti e delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo 1. Gli organismi pubblici indipendenti che intendono essere legittimati a esperire azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere trasmettono la relativa comunicazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante alla Direzione generale del Ministero. 2. Le associazioni iscritte nell'elenco previsto dall'art. 137 del Codice del consumo che intendono essere legittimate a esperire azioni rappresentative nazionali trasmettono la relativa comunicazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante alla Direzione generale del Ministero. 3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere inviate all'indirizzo Pec: dgmccnt.div03@pec.mise.gov.it 4. Gli organismi pubblici indipendenti e le associazioni che intendono rinunciare alla legittimazione presentano apposita istanza secondo le modalita' previste dai commi 1 e 2. 5. Della legittimazione e' data notizia sul sito internet del Ministero e comunicazione agli organismi pubblici indipendenti e alle associazioni interessati. 6. La Direzione generale del Ministero comunica alla Commissione europea l'avvenuta legittimazione o la rinuncia. 7. Nel caso di cancellazione o di sospensione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260 di un'associazione dall'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, la Direzione generale del Ministero provvede a comunicare l'intervenuta perdita di legittimazione all'associazione, dandone comunicazione alla Commissione europea.