Art. 9 
 
              Informazioni sulle azioni rappresentative 
 
  1. Ai fini della pubblicazione  sul  sito  ministeriale,  ai  sensi
dell'art.  140-undecies  del  codice  del  consumo,  tutti  gli  enti
legittimati comunicano  alla  Direzione  generale  del  Ministero  le
azioni rappresentative che gli stessi enti hanno deciso di intentare,
lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti.