Art. 9 Informazioni sulle azioni rappresentative 1. Ai fini della pubblicazione sul sito ministeriale, ai sensi dell'art. 140-undecies del codice del consumo, tutti gli enti legittimati comunicano alla Direzione generale del Ministero le azioni rappresentative che gli stessi enti hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti.