Art. 2
Modifiche all'art. 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento Casa
Italia
1. L'art. 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis (Dipartimento "Casa Italia"). - 1. Il Dipartimento
"Casa Italia" e' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio
dei ministri che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio
delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell'azione
strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei
territori colpiti da eventi calamitosi, alle attivita' di prevenzione
e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio
sismico, nonche' alle attivita' connesse a singoli progetti di
valorizzazione e sviluppo del territorio. Il Dipartimento elabora
proposte normative nelle materie di competenza ed opera con il fine
di sviluppare, ottimizzare, monitorare e integrare strumenti, anche
di carattere finanziario, finalizzati alla cura e alla valorizzazione
del territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio edilizio
nazionale.
2. Il Dipartimento esercita, ai sensi dell'art. 18-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le funzioni di indirizzo e
coordinamento dell'azione strategica del Governo per le attivita' di
ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo,
successive agli interventi di protezione civile di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. In tale ambito il Dipartimento
favorisce l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la
ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi
calamitosi.
3. Il Dipartimento assicura altresi' il supporto necessario per lo
svolgimento, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri,
delle attivita' di impulso, coordinamento e monitoraggio in ordine
alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in
sicurezza relativi al contrasto al dissesto idrogeologico e per la
difesa e la messa in sicurezza del suolo in coordinamento con le
amministrazioni competenti in materia, di cui all'art. 29-bis del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Per lo svolgimento di tali
attivita' opera presso il Dipartimento la segreteria
tecnico-amministrativa di cui al comma 6 dell'art. 22 del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 giugno 2023, n. 74.
4. Il Dipartimento, in particolare, ferme restando le attribuzioni
disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al
Dipartimento della protezione civile e quelle delle altre
amministrazioni competenti, cura il coordinamento degli attori
istituzionali operanti nell'ambito di singoli progetti di
valorizzazione del territorio. Il Dipartimento elabora linee guida,
anche in coordinamento con le altre amministrazioni competenti, per
la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio,
delle aree urbane, delle aree interne con riguardo al patrimonio
pubblico e abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni
rilevanti per la citate finalita'; promuove il coordinamento delle
fonti informative esistenti e la loro accessibilita'; monitora
l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento;
individua le forme di finanziamento piu' adeguate per ridurre la
pericolosita', la vulnerabilita' e l'esposizione, a fronte di rischi
naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio pubblico
e abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei
diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte e
gestisce progetti per il perseguimento delle predette finalita';
promuove attivita' di formazione e informazione nelle materie di
competenza; provvede alle attivita' di cui all'art. 41, comma 3,
lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu'
di cinque Servizi.».